Sul tema si erano sviluppate differenti e contrastanti soluzioni interpretative tra i locali consigli dell'Ordine degli avvocati e lo stesso Ministero incentrate essenzialmente sull'applicabilità o meno del nuovo periodo di pratica ridotto (18 mesi a fronte dei 24 previsti dalla normativa previgente) ai tirocinanti che avessero iniziato prima del 24 gennaio 2012.
Tra questi ricordiamo, ad esempio i consigli di Brindisi, Potenza e Firenze che si erano inizialmente espressi per la tesi dell'applicazione estensiva della norma a tutti i praticanti indipendentemente dal periodo di inizio
Così come già descritto in un nostro precedente contributo, ad ingenerare confusione aveva provveduto il Ministero della Giustizia con un primo parere del 18 aprile 2012 trasmesso al Consiglio Nazionale forense che in realtà aveva escluso l'applicazione retroattiva della norma ai tirocini professionali iniziati prima del 24.01.2012.
Tale parere viene, invece, oggi definitivamente sostituito dalla Circolare del 4 luglio nella quale il Ministero della Giustizia, partendo dalla considerazione che "l'art. 9 comma 6 del D.L. 24.1.2012, convertito con modificazioni dalla legge 24.3.2012, n. 27, stabilisce che "la durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi", in assenza di norme transitorie per la sua applicazione, e nello spirito della volontà legislativa di favorire l'accesso alla professione per i giovani, la riforma in questione assume di conseguenza valenza generale e va a disciplinare tutti i tirocini previsti per l'accesso alle professioni regolamentate, dovendosi ritenere non più applicabili le disposizioni con essa incompatibili".
Per tali motivi l'applicazione della nuova disposizione che prevede una durata di 18 mesi della pratica professionale ha portata generale e si applica a tutti gli aspiranti avvocati indipendentemente dall'inizio del periodo di tirocinio.
Avv. Emilio Curci