L'articolo 44 della bozza del Disegno di Legge di Stabilità 2015 prevede molte novità per il ravvedimento operoso.
Vengono aggiunte nuove riduzioni delle sanzioni a quelle già in vigore ed il ravvedimento operoso, dal 2015, potrà quindi essere così rimodulato:
TERMINE ADEMPIMENTO
SANZIONE APPLICATA
entro 14 giorni dal termine previsto per il versamento
0,20% giornaliero
entro 30 giorni dal termine previsto per il versamento
1/10 del minimo
entro 90 giorni dal termine previsto per il versamento
1/9 del 30%
Novità Legge di Stabilità 2015 (da confermare)
entro 1 anno dal termine previsto per il versamento / entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno d'imposta in cui la violazione è stata commessa
1/8 del 30%
entro 2 anni dal termine previsto per il versamento / entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno d'imposta in cui la violazione è stata commessa
1/7 del 30%
Novità Legge di Stabilità 2015 (da confermare)
oltre 2 anni dal termine previsto per il versamento / entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno d'imposta in cui la violazione è stata commessa
1/6 del 30%
Novità Legge di Stabilità 2015 (da confermare)
Al versamento dell'imposta e della sanzione vanno aggiunti gli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.
Il ravvedimento potrà quindi essere effettuato fino allo spirare dei termini previsti per l'accertamento, ma solo a condizione che non siano stati notificati avvisi bonari, cartelle o avvisi di accertamento. Accessi, ispezioni o verifiche invece, non precluderanno più la possibilità di ravvedersi.
Resta preclusa la facoltà di definire un piano di rateazione in caso di ravvedimento operoso.