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Mercoledì 27 aprile 2005

IL PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2004

a cura di: Il commercialista telematico


Quadro di sintesi per Società di capitali con periodo di imposta coincidente con l'anno solare
Nell'ormai immediata scadenza per la redazione ed il deposito dei bilanci di esercizio, siritiene utile evidenziare i principali adempimenti connessi ivi compresi quelli relativi allasuccessiva presentazione della dichiarazione dei redditi. L'importanza di tale procedura è dimostrata dal fatto che l'osservanza di tali adempimenti è condizione di validità delbilancio stesso.

Si premette che tale schema tratterà esclusivamente il caso in cui il metododecisionale dei soci e del consiglio di amministrazione sia quello assembleare, nonché il sistema di amministrazione e di controllo sia quello del tipo tradizionale, escludendodunque quelli "monistico" e "dualistico".

La novità: la possibilità di proroga è ridotta a casi estremamente particolari

Da quest'anno (bilanci 2004) si segnala che non sarà più possibile addurre ragioni analoghe a quelle che si sono individuate negli esercizi precedenti per essere legittimati alla proroga dei termini di approvazione del bilancio (da quattro a sei mesi). In base a quanto disposto dall'articolo 2364 del Codice Civile, infatti, premesso che l'assemblea che approva il bilancio deve essere convocata entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non dopo centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni (che non coincidono con il 30 giugno), nel caso di :

- società tenute alla redazione del bilancio consolidato
ovvero
- sussistenza di particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Pertanto, si ritiene che la stragrande maggioranza delle società dovrà giocoforza approvare il bilancio entro il 30 aprile, per cui incentreremo questo schema sinottico solo su tale fattispecie.

31 marzo
Norma: "entro i trenta giorni precedenti la data fissata per l'assemblea"

Adempimento
1) Redazione del progetto di Bilancio (nelle sue tre parti di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa) da parte dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione
2) Redazione della Relazione sulla gestione da parte dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione
3) Comunicazione del Bilancio e della relazione al Collegio Sindacale

15 aprile
Norma: "entro i quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea e fino a quando il Bilancio non è stato approvato"

Adempimento
Deposito presso la sede della Società

del Progetto di Bilancio: della Relazione sulla gestione; della Relazione del Collegio Sindacale; delle copie integrali degli ultimi Bilanci delle Società controllate o, in alternativa, di un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo Bilancio delle Società incluse nel consolidamento; prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo Bilancio delle Società collegate; della relazione della società di revisione per le Società quotate in Borsa.

15 aprile (S.p.A. non quotate)
Norma: "Almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza"
31 marzo (S.p.A. quotate)
Norma: "Almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza"
22 aprile (S.R.L.)
Norma: "Almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza"

Adempimento
Avviso di convocazione dell'assemblea. Esso deve essere comunicato ai Soci :
- delle S.p.A., mediante Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
- delle S.R.L., mediante spedizione con raccomandata

Note sull'assemblea cosiddetta "totalitaria"

In riferimento all' adempimento della convocazione assemblare, si ricorda che comunque l'Assemblea, (e questa è un'ulteriore modifica introdotta dalla riforma del diritto societario) è validamente costituita (e quindi anche se manca la formalità della convocazione) nel caso in cui :

- per le spa, è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza (almeno) dei componenti degli organi amministrativi e di controllo; tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato;

- per le srl, partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

22 aprile
Norma: "entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio"

Adempimento
Assemblea di approvazione del Bilancio

30 maggio
Norma: "entro trenta giorni dall'approvazione del Bilancio"

Adempimento
Deposito nel Registro delle Imprese, (telematicamente):

- del Bilancio,
- del verbale dell'Assemblea che lo ha approvato,
- della Relazione sulla gestione,
- dell'elenco dei soci (solo se i soci sono diversi da quelli che hanno approvato il precedente Bilancio);
- dei modelli di deposito, con i versamenti dovuti e le relative marche.

Al riguardo, si segnala che

- La firma del collegio sindacale sul Bilancio non è obbligatoria.
- In calce al Bilancio deve essere dichiarata la conformità con le scritture contabili.
- Non è dovuta la tassa di concessione governativa.

20 giugno
Norma: "entro il giorno 20 del sesto mese successivo alla chiusura del Bilancio"

Adempimento
- Versamento (eventuale) del saldo Ires ed Irap per l'anno 2004 e del primo acconto per l'anno 2005

31 Ottobre
Norma: "entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo di imposta"

Adempimento
Presentazione (telematicamente) della dichiarazione dei redditi

31 Gennaio 2006
Norma: "entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi"

Adempimento
Annotazione e sottoscrizione del Bilancio sul Libro degli Inventari

Note sui termini di approvazione del bilancio

Come si è detto sopra, da quest'anno la maggior parte delle società non avrà scelta nell'approvare il bilancio entro il 30 aprile. Per completezza di esposizione, è tuttavia il caso di rilevare come possa comunque verificarsi la circostanza per cui il bilancio venga approvato successivamente.
Si sta parlando del caso in cui l'assemblea del 30 aprile non possa deliberare per mancanza del quorum costitutivo, in quanto, ad esempio, vada deserta. In questo caso, il bilancio verrà discusso ed approvato in seconda convocazione, la cui data per legge può essere fissata nell'avviso di convocazione della prima assemblea o, in mancanza entro trenta giorni dalla data della prima. Si ritiene che la seconda convocazione, anche se non prevista espressamente neppure dopo la riforma del diritto societario, sia applicabile anche nelle srl, e non solo nelle spa, per le quali invece esiste apposita previsione normativa.
Infine, è appena il caso di rilevare che per configurarsi l'ipotesi esaminata, ossia di mancata approvazione del bilancio in prima convocazione per mancanza del quorum costitutivo,occorre che l'assemblea del 30/4 sia stata convocata con le formalità previste dalla legge.

Aprile 2005

Danilo Sciuto
dottore commercialista in Catania
sciuto@commercialistatelematico.com


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