Si premette che tale schema tratterà esclusivamente il caso in cui il metododecisionale dei soci e del consiglio di amministrazione sia quello assembleare, nonché il sistema di amministrazione e di controllo sia quello del tipo tradizionale, escludendodunque quelli "monistico" e "dualistico".
La novità: la possibilità di proroga è ridotta a casi estremamente particolari
Da quest'anno (bilanci 2004) si segnala che non sarà più possibile addurre ragioni analoghe a quelle che si sono individuate negli esercizi precedenti per essere legittimati alla proroga dei termini di approvazione del bilancio (da quattro a sei mesi). In base a quanto disposto dall'articolo 2364 del Codice Civile, infatti, premesso che l'assemblea che approva il bilancio deve essere convocata entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non dopo centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni (che non coincidono con il 30 giugno), nel caso di :
- società tenute
alla redazione del bilancio consolidato
ovvero
-
sussistenza di particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto
della società.
Pertanto, si ritiene che la stragrande maggioranza delle società dovrà giocoforza approvare il bilancio entro il 30 aprile, per cui incentreremo questo schema sinottico solo su tale fattispecie.
31 marzo
Norma: "entro i trenta giorni precedenti la data fissata per l'assemblea"
Adempimento
1)
Redazione del progetto di Bilancio (nelle sue tre parti di Stato Patrimoniale,
Conto Economico e Nota Integrativa) da parte dell'Amministratore Unico
o del Consiglio di Amministrazione
2) Redazione
della Relazione sulla gestione da parte dell'Amministratore
Unico o del Consiglio di Amministrazione
3) Comunicazione del Bilancio e della relazione al Collegio Sindacale
15 aprile
Norma: "entro i quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea
e fino a quando il Bilancio non è stato approvato"
Adempimento
Deposito
presso la sede della Società
15 aprile (S.p.A. non quotate)
Norma: "Almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza"
31 marzo (S.p.A. quotate)
Norma: "Almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza"
22 aprile (S.R.L.)
Norma: "Almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza"
Adempimento
Avviso
di convocazione dell'assemblea. Esso deve essere comunicato ai
Soci :
- delle S.p.A., mediante Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
- delle S.R.L., mediante spedizione con raccomandata
Note sull'assemblea cosiddetta "totalitaria"
In riferimento all' adempimento della convocazione assemblare, si ricorda che comunque l'Assemblea, (e questa è un'ulteriore modifica introdotta dalla riforma del diritto societario) è validamente costituita (e quindi anche se manca la formalità della convocazione) nel caso in cui :
- per le spa, è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza (almeno) dei componenti degli organi amministrativi e di controllo; tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato;
- per le srl, partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.
22 aprile
Norma: "entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio"
Adempimento
Assemblea di approvazione del Bilancio
30 maggio
Norma: "entro trenta giorni dall'approvazione
del Bilancio"
Adempimento
Deposito
nel Registro delle Imprese, (telematicamente):
- del Bilancio,
-
del verbale dell'Assemblea
che lo ha approvato,
- della Relazione sulla gestione,
-
dell'elenco
dei soci (solo se i soci sono diversi da quelli che hanno approvato il precedente
Bilancio);
-
dei modelli di deposito, con i versamenti dovuti e le relative marche.
Al riguardo, si segnala che
- La firma del
collegio sindacale sul Bilancio non è obbligatoria.
-
In calce al Bilancio deve essere dichiarata la conformità con le
scritture contabili.
-
Non è dovuta
la tassa di concessione governativa.
20 giugno
Norma: "entro
il giorno 20 del sesto mese successivo alla chiusura del Bilancio"
Adempimento
-
Versamento (eventuale) del saldo Ires ed Irap per l'anno 2004 e del
primo acconto per l'anno 2005
31 Ottobre
Norma: "entro l'ultimo
giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo di imposta"
Adempimento
Presentazione (telematicamente) della dichiarazione dei redditi
31 Gennaio 2006
Norma: "entro
tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi"
Adempimento
Annotazione e sottoscrizione del Bilancio sul Libro degli Inventari
Note sui termini di approvazione del bilancio
Come si è detto
sopra, da quest'anno la maggior parte delle società non
avrà scelta nell'approvare il bilancio entro il 30 aprile. Per
completezza di esposizione, è tuttavia il caso di rilevare come possa
comunque verificarsi la circostanza per cui il bilancio venga approvato successivamente.
Si
sta parlando del caso in cui l'assemblea del 30 aprile non possa
deliberare per mancanza del quorum costitutivo, in quanto, ad esempio, vada
deserta. In questo caso, il bilancio verrà discusso ed approvato in
seconda convocazione, la cui data per legge può essere fissata nell'avviso
di convocazione della prima assemblea o, in mancanza entro trenta giorni dalla
data della prima. Si ritiene che la seconda convocazione, anche se non prevista
espressamente neppure dopo la riforma del diritto societario, sia applicabile
anche nelle srl, e non solo nelle spa, per le quali invece esiste apposita
previsione normativa.
Infine, è appena
il caso di rilevare che per configurarsi l'ipotesi
esaminata, ossia di mancata approvazione del bilancio in prima convocazione
per mancanza del quorum costitutivo,occorre che l'assemblea del 30/4
sia stata convocata con le formalità previste dalla legge.
Aprile 2005
Danilo Sciuto
dottore commercialista in Catania
sciuto@commercialistatelematico.com