è obbligatoria, a pena di inammissibilità del ricorso, la procedura di reclamo preventivo alla Direzione Provinciale o Regionale che ha emanato l'atto entro il 60º giorno successivo alla data di notifica del medesimo, rimanendo comunque esclusa la procedura di conciliazione giudiziale che viene, di fatto, sostituita dalla mediazione tributaria proposta dal contribuente o, in mancanza, anche proposta dall'ufficio laddove ne sussistano i presupposti.
Sulla base di questo assetto normativo, la circolare 9/E ha chiarito i seguenti ulteriori aspetti relativi al valore della lite:
Inoltre, in tema di oppugnabilità del rifiuto tacito alla restituzione di tributi, la circolare ha chiarito che se il rifiuto tacito (decorso dei 90 giorni dalla proposizione dell'istanza di rimborso) si è già formato alla data del 1° aprile 2012, l'impugnazione del silenzio rifiuto segue il vecchio rito ovvero deve essere impugnata direttamente avanti la commissione tributaria provinciale; se invece i 90 giorni dall'istanza scadono dopo il 1 aprile, si applica il nuovo rito e dunque si dovrà far riferimento alla procedura di reclamo prevista dall'articolo 17 bis.
Gli effetti
La produzione del reclamo sospende i termini per ricorrere alla Commissione Tributaria Provinciale:
Il reclamo non è soggetto a bollo e va notificato alla Direzione Provinciale o Regionale competente nelle modalità previste per il ricorso, completo di copie dell'atto impugnato e dei documenti da produrre alla Commissione Tributaria Provinciale in caso di mediazione infruttuosa; con istanza motivata inclusa nel reclamo, contenente la rideterminazione della pretesa tributaria, il contribuente può altresì proporre la mediazione della lite.
Riprendendo le ipotesi poc'anzi esposte, il reclamo notificato alla amministrazione finanziaria produce gli effetti del ricorso se:
Dal momento sopra individuato, riprendono a decorrere i termini per la costituzione in giudizio davanti alla Commissione Tributaria Provinciale; in quella sede, all'atto del deposito del fascicolo di parte andrà allegato il pagamento del contributo unificato.
Dato che la proposizione del reclamo vale come notifica del ricorso, l'istanza di reclamo deve contenere tutti gli elementi del ricorso così come previsti dall'articolo 18 del D. Lgs. 546/1992. Sul punto, la circolare 9/E ha proposto un valido schema di ricorso con istanza di reclamo preventivo e proposta di mediazione da inoltrare all'ufficio competente.
Una peculiarità: la circolare ha precisato che se viene impugnato il ruolo dell'ufficio tributario insieme alla cartella di pagamento del concessionario della riscossione, si hanno due notifiche del ricorso, la prima all'Agenzia delle Entrate, la seconda a Equitalia; tuttavia, per ragioni di speditezza ed economia processuale, l'Agenzia fissa un unico termine per la costituzione in giudizio al 30º giorno del mancato accoglimento del reclamo per come sopra descritto. A parere di chi scrive, la puntualizzazione è suscettibile di creare confusione in quanto non conforme al disposto normativo del D. Lgs 546/1992.
Se dopo la notifica dell'atto impositivo viene proposta istanza di accertamento con adesione si sospende per 90 giorni il termine per la proposta dell'istanza di reclamo e mediazione.
È stato inoltre chiarito che la proposizione dell'istanza di reclamo e mediazione è sospesa nel periodo che va dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno; tuttavia una volta che essa viene presentata la sospensione feriale dei termini non è più applicabile.
L'istanza del contribuente può contenere la richiesta di sospensione amministrativa degli effetti dell'atto alla Direzione adita, che ove concessa è valida fino all'esito del procedimento di reclamo e mediazione.
Dal momento che all'esame delle istanze devono provvedere per legge strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili, la circolare ha previsto che il reclamo venga preso in carico dall'ufficio legale della Direzione chiamata in causa.
La mediazione
Come detto, con istanza motivata inclusa nel reclamo, contenente la rideterminazione della pretesa tributaria, il contribuente può altresì proporre la mediazione della lite. Se sussistono i presupposti per l'accoglimento integrale della proposta del contribuente, l'ufficio può invitare il medesimo a sottoscrivere il relativo accordo. In mancanza, la mediazione può essere proposta dall'ufficio o quest'ultimo può invitare il contribuente al contraddittorio. Nel caso in cui la mediazione venga raggiunta, le sanzioni sono applicabili nella misura del 40% dell'irrogabile (e comunque in misura non inferiore al 40% del minimo edittale).
L'ufficio è legittimato a sottoscrivere un accordo di mediazione relativo all'intera pretesa, anche se ciò comporta la riduzione al 40% delle sanzioni (ma a quel punto tanto varrebbe prestare acquiescenza, beneficiando della riduzione delle sanzioni a un terzo dell'irrogato).
Raggiunto l'accordo con la sottoscrizione delle parti, si applicano per il pagamento le disposizioni previste in tema di conciliazione giudiziale (pagamento entro 20 giorni dell'intero o della prima rata).