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Martedì 27 gennaio 2015

Il reddito convenzionale 2015 per i lavoratori all'estero

a cura di: AteneoWeb S.r.l.


Decreto interministeriale del 14 gennaio 2015 - Min. Lavoro e Politiche Sociali di concerto con Min. Economia e Finanze pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2015.
Sono state pubblicate le tabelle con gli importi forfettari da considerare imponibili, ai fini fiscali e previdenziali, per i lavoratori dipendenti occupati all'estero in via continuativa (ma che mantengono la residenza fiscale in Italia). Gli schemi con gli importi sono allegati al Decreto interministeriale del 14 gennaio 2015 - Min. Lavoro e Politiche Sociali di concerto con Min. Economia e Finanze pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2015.

Sono esclusi dall'applicazione del reddito convenzionale i lavoratori occupati in uno Stato con il quale esiste un accordo contro le doppie imposizioni, che prevede la tassazione del reddito esclusivamente nel Paese estero.

Il reddito convenzionale si può utilizzare, in alternativa alla retribuzione effettivamente erogata (benefit compresi), ai fini degli adempimenti contributivi e fiscali, per i lavoratori dipendenti che operano all'estero:

per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di dodici mesi, non necessariamente coincidenti con l'anno solare, in via continuativa e come unico oggetto del rapporto di lavoro tra datore di lavoro (anche estero) e dipendente.

Il contratto deve inoltre prevedere che l'esecuzione delle prestazioni avvenga esclusivamente in territorio straniero e che il dipendente sia collocato in uno speciale "ruolo estero" (circolare n. 207/2000 del Mef).

Sono quindi escluse le trasferte presso clienti stranieri o societĂ  collegate.

Le tabelle con le retribuzioni convenzionali prevedono specifiche mansioni (operai e impiegati, quadri, dirigenti e giornalisti) e specifici settori produttivi; la mancanza del settore produttivo effettivo tra quelli indicati nelle tabelle, rappresenta un motivo ostativo all'applicazione del regime (circolare AE 20/2011).


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