Al termine di ogni trimestre solare, i contribuenti che hanno realizzato nel trimestre stesso un'eccedenza di IVA detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro possono chiederne in tutto o in parte il rimborso ovvero l'utilizzo in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Il rimborso/utilizzo in compensazione può essere richiesto al ricorrere dei seguenti presupposti (alternativi tra loro):
Aliquota media - è riservato ai contribuenti che effettuano esclusivamente o prevalentemente operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni. Il diritto al rimborso o all'utilizzo in compensazione del credito IVA spetta se l'aliquota mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni supera quella mediamente applicata sulle operazioni attive maggiorata del 10%.
Nel calcolo dell'aliquota media devono essere esclusi sia gli acquisti (e/o le importazioni) che le cessioni di beni ammortizzabili.
Operazioni non imponibili - è riservato ai contribuenti che hanno effettuato nel trimestre operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8-bis e 9, nonché le altre operazioni non imponibili, per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nello stesso periodo.
Acquisto di beni ammortizzabili - è riservato ai contribuenti che hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili. In tale ipotesi può essere chiesta a rimborso o utilizzata in compensazione unicamente l'imposta afferente gli acquisti di beni ammortizzabili del trimestre.
Operazioni non soggette - è riservato ai contribuenti che hanno effettuato nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo superiore al 50% dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate, prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero prestazioni di servizi di cui all'articolo 19, comma 3, lettera a-bis.
Soggetti non residenti - è riservato ai contribuenti che non residenti che si sono identificati direttamente in Italia ai sensi dell'art. 35-ter ovvero che abbiano formalmente nominato un rappresentante fiscale nello Stato. Detti soggetti possono chiedere il rimborso o utilizzare in compensazione il credito IVA del trimestre di riferimento, anche in assenza degli altri presupposti previsti.
La richiesta deve essere effettuata in via telematica entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento mediante modello IVA TR. L'utilizzo in compensazione del credito Iva infrannuale e' consentito solo dopo la presentazione dell'istanza da cui lo stesso emerge.
Il superamento del limite di 5.000 euro annui, riferito all'ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell'anno d'imposta, comporta inoltre l'obbligo di utilizzare in compensazione il credito soltanto a decorrere dal 16° giorno del mese successivo alla presentazione del modello.
L'importo utilizzato in compensazione con il modello F24 partecipa al limite annuo di 516.456,90 euro, previsto dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.