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Mercoledì 3 ottobre 2012

Il silenzio sull'istanza di interpello non indica necessariamente assenso

a cura di: FiscoOggi


La richiesta tesa a far rilevare errori contenuti in un pvc non è riconducibile alla disciplina dettata per l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali.
La controversia oggetto della sentenza n. 14063/2012 della Corte di cassazione trae origine dall'unilaterale modifica da parte del contribuente del contenuto del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza al fine di poter calcolare in misura più favorevole le somme dovute per la definizione agevolata del relativo rapporto tributario ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 289 del 2002.
A tal fine, il contribuente aveva proposto un'istanza all'ufficio finanziario di rivisitazione del contenuto di detto processo verbale, ma l'Amministrazione finanziaria non aveva neppure risposto, inducendo il contribuente a qualificarla quale silenzio-assenso alla propria interpretazione e al conseguente calcolo per la definizione agevolata della potenziale lite tributaria in base alla propria istanza.
La richiesta era stata presentata ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000, che regola l'interpello del contribuente prevedendo che "Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'amministrazione finanziaria, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse" e che la presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

La sentenza della Suprema corte in commento, in primo luogo, rileva come - in via di fatto - il contribuente non avesse neppure allegato le "obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni" fiscali necessario oggetto della richiesta di interpello, le quali disposizioni - ci permettiamo di rilevare - avrebbero dovuto essere quelle della corretta individuazione della base imponibile effettuata dai militi nel relativo processo verbale.
Infatti, non si vede come le questioni di diritto avrebbero potuto riguardare la citata disciplina condonistica del 2002 che, al quarto comma dell'articolo 15, ammetteva la definizione agevolata dei processi verbali di constatazione mediante l'applicazione, per le imposte dirette, dell'aliquota del 18% alla somma dei maggiori componenti positivi e minori componenti negativi "complessivamente risultanti dal verbale medesimo" e, per l'Irap, l'Iva e le altre imposte indirette, riducendo del 50% la maggiore imposta dovuta "sulla base dei rilievi formulati nel verbale stesso".
L'esplicita previsione di tali ultime disposizioni premiali hanno indotto i Supremi giudici a ritenere inammissibile l'istanza di interpello, affermando però anche come il diritto del contribuente all'interpello dovesse riguardare soltanto l'applicazione "delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali", che non pare possa escludersi pure nell'ipotesi che si discutesse del merito della rettifica.

In buona sostanza, risulta corretto ritenere che la "rigidità" della disciplina sulla definizione agevolata delle pendenze tributarie prima trascritta escluda alcuna utilità dell'interpello presentato dal contribuente per ridurre la base imponibile necessaria per il calcolo delle somme da versare a titolo di condono.
La richiesta di chiarimenti non dovrebbe essere negata non soltanto quando si tratti di atti di contestazione già emessi o da emanare in seguito a precedenti controlli, ma anche allorché si tratta di atti di mera constatazione con l'effetto che, ex articolo 11, comma 2, della legge n. 212/2000, la risposta dell'Amministrazione finanziaria, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente e che, in sua mancanza entro 120 giorni, si perfeziona il silenzio assenso all'interpretazione o al comportamento prospettato dal richiedente.
Peraltro, la modifica del processo verbale di constatazione da parte dell'ufficio finanziario dovrebbe essere ammessa anche nell'ordinaria disciplina oblativa dettata dall'articolo 5-bis del Dlgs n. 218 del 1997 (inserito dall'articolo 83, comma 18, del Dl n. 112/2008), in quanto, seppure l'adesione possa avere a oggetto "esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione", è il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate a notificare al contribuente "l'atto di definizione dell'accertamento parziale recante le indicazioni previste dall'articolo 7", ossia il quantum dovuto.

Sulla natura della risposta all'istanza di interpello si veda la pronuncia della Corte regolatrice del diritto, citata da questa in nota, n. 23523/2008, ove i giudici di legittimità hanno ritenuto che la risposta dell'Amministrazione finanziaria all'istanza d'interpello non ha affatto la natura di regolamento, ma soltanto quella di promessa amministrativa o di preatto amministrativo. Da ciò l'effetto desunto dai giudici di legittimità che detto atto non è, comunque, tale da non sottrarre l'ufficio tributario, che rilascia la dichiarazione su istanza d'interpello, al vincolo che gli deriva dal principio di legalità e dalla permanenza della vigenza del principio d'imparzialità amministrativa oggettiva, che costringe l'Amministrazione pubblica a conformarsi al canone legislativo. Nella citata nota di commento ben si mise in evidenza come "la risposta venga fornita dall'Agenzia delle Entrate nell'esplicazione delle pubbliche funzioni di informazione sulla portata delle norme tributarie (che trova riconoscimento esplicito nell'art.5, L. n.2122000) e di controllo sull'attuazione dei rapporti impositivi: risolvendo il quesito posto dal privato, l'organo interpellato adempie, infatti, al dovere di agevolare la corretta conoscenza della disciplina fiscale ed al contempo assolve il compito di indirizzare il richiedente alla relativa esatta applicazione, anticipando così la verifica sugli adempimenti che l'ordinamento tributario richiede ai soggetti passivi del prelievo. E tanto basta per escludere ogni connotato convenzionale dell'interpello".

a cura di "Giurisprudenza delle Imposte" edita da Assonime

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