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Mercoledì 4 marzo 2015

Immigrazione. L'espulsione come misura di sicurezza e il diritto all'unita' familiare

a cura di: ADUC - Associazione per i diritti degli utenti e consumatori



All'espulsione come misura di sicurezza possono essere sottoposti i cittadini stranieri a seguito della commissione di alcuni reati per i quali hanno subito condanna definitiva, nonche' quando essi rappresentino un pericolo o una minaccia per l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza. Questo istituto di diritto dell'immigrazione e' in parte disciplinato d. lgs. 286/98 (Testo Unico Immigrazione), che inoltre all'art. 19 prevede delle ipotesi in cui l'espulsione non puo' essere applicata, in presenza di situazioni particolari che richiedano, ad esempio, l'unita' del nucleo familiare.

L'ambito di tale divieto e' stato chiarito da una recente sentenza della IV sezione della Cassazione penale, che si e' pronunciata sul caso di un cittadino extracomunitario condannato a 2 anni e 4 mesi di reclusione per reati di traffico di stupefacenti e sottoposto alla misura dell'espulsione una volta espiata la pena (Cass., 50379/14).
Lo straniero ha impugnato la sentenza di condanna sostenendo che il Giudice non avesse correttamente motivato riguardo all'applicazione dell'espulsione; l'Autorita' Giudicante, infatti, non aveva considerato che durante il procedimento di primo grado, il ricorrente era nel frattempo diventato padre di un bimbo.

Le varie disposizioni legislative sull'istituto, cosi' come la giurisprudenza della Corte Costituzionale, impongono di considerare, al fine di applicare o meno l'espulsione, la pericolosita' sociale del soggetto; non si tratta, infatti, di una misura da potersi applicare automaticamente, senza che vengano preventivamente valutate le circostanze concrete, cosi' come non ci sono meccanismi per cui la pericolosita' e' da presumersi: essa va esaminata seguendo i parametri dettati dall'art. 133 codice penale, cioe' i mezzi e la modalita' di esecuzione del reato, intensita' del dolo o grado della colpa, precedenti penali e motivi a delinquere, condizioni di vita individuale, sociale e familiare; l'esito di tutte queste valutazioni deve essere sintetizzato nella motivazione della sentenza.

Nella questione sottoposta alla Cassazione il Giudice aveva considerato che i precedenti penali del condannato e la gravita' della sua condotta fossero indicatori inequivocabili della sua pericolosita' sociale; inoltre, escludeva il divieto di applicare l'espulsione poiche' da tempo il condannato non conviveva piu' con la moglie e si era trasferito in altro Comune. Tuttavia, il Giudice non aveva dato conto, ne' valutato che poco tempo prima il condannato era diventato padre: circostanza che non poteva di certo essere ignorata.

L'art. 19 del d. lgs. 286/98 alla lettera d) vieta l'espulsione nei mesi successivi alla nascita di un figlio; l'unica ipotesi in cui tale misura deve necessariamente essere disposta nonostante le altre circostanze e' nel caso in cui il condannato rappresenti un pericolo per l'ordine pubblico e per la sicurezza dello Stato. Secondo l'interpretazione della Cassazione il divieto di espulsione esprime l'intento del legislatore di valorizzare l'unita' familiare e la minore eta' del bambino come unici presupposti. Tale visione trova ovviamente riscontro nell'art. 30 della Costituzione, che tutela la responsabilita' genitoriale, nonche' nella Convenzione Europea dei Diritti Umani, che all'art. 8 garantisce il rispetto della vita familiare, senza l'ingerenza della pubblica autorita', se non per legge in caso di motivi di ordine pubblico: anche secondo la giurisprudenza CEDU, infatti, lo Stato deve comportarsi in modo tale da consentire al rapporto padre-figlio di svilupparsi senza interferire. In ultimo, il diritto comunitario (direttiva 2003/86/CE) e' stato recepito nel nostro ordinamento nel d. lgs. 5/2007, che modifica il Testo Unico Immigrazione con le norme sul ricongiungimento familiare: esso afferma che il cittadino straniero che soggiorna regolarmente nel territorio italiano - come nel caso in esame - ha il diritto di ricongiungersi con i familiari extracomunitari precedentemente espulsi, salvo che cio' non costituisca una minaccia per lo Stato.

Alla luce di tutte queste normative vigenti nel nostro ordinamento, la Cassazione afferma pertanto che il Giudice chiamato ad interpretare le norme in sede di giudizio non puo' applicare la misura dell'espulsione nei confronti dello straniero nel periodo di gravidanza della moglie convivente ovvero entro sei mesi successivi alla nascita del figlio, in questo secondo caso indipendentemente dalla convivenza e dal rapporto di coniugio; inoltre, nel rispetto dell'art. 8 della CEDU la valutazione di pericolosita' sociale sulla quale si fonda l'espulsione deve essere effettuata "senza tralasciare l'esame comparativo, con gli altri criteri di valutazione indicati dall'art. 133 c.p., della condizione familiare dell'imputato".

In sintesi, l'espulsione non puo' essere disposta quando il condannato sia padre di un bambino di pochi mesi, nato nel territorio italiano, anche in mancanza di rapporti di convivenza o coniugio con la madre del bimbo.

di Cristiana Olivieri


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