Indipendentemente dalle modifiche intercorse il comma uno il detto articolo prevede che gli impianti audiovisivi e altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale. Prima dell'installazione l'azienda deve stipulare un accordo con la rappresentanza sindacale e in assenza di questa deve ottenere il preventivo assenso dell'ispettorato del lavoro.
Il comma tre di tale articolo prevede che le informazioni raccolte sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data adeguata informazione al lavoratore delle modalità di uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli, nel rispetto di quanto disposto dal Dlgs. 196-2003.
Si sottolinea che dallo strumento vi sia anche solo la possibilità di controllo a distanza e la necessità che l'accordo con la rappresentanza sindacale o il nulla osta dell'ispettorato del lavoro siano ottenuti prima dell'installazione dell'impianto.
Con sentenza della Cassazione Penale sezione terza del 7 aprile 2016 numero 45198 due amministratori di un night-club venivano condannati al pagamento delle spese processuali e di un'ammenda di euro 1.500 per aver installato un sistema di video sorveglianza, più che altro di una sola telecamera (mentre il funzionario dell'ispettorato del lavoro ha riferito di più telecamere collegate ad un monitor posto in un locale attiguo alla pubblica sala del night-club ) della quale non era stata accertata la funzionalità e con funzione difensiva, essendo prossima alla cassa e finalizzata a prevenire comportamenti illeciti dei dipendenti, e non a raccogliere notizie sull'attività lavorativa dei dipendenti stessi.
La corte sostiene che il reato è di pericolo (precedenti conformi: sezione III della Corte di Cassazione, Penale, sentenza del 12 novembre 2013 n. 433) e che per la sua integrazione è sufficiente la mera predisposizione di apparecchiature idonee a controllare a distanza l'attività dei lavoratori e che in quanto per la punibilità non è richiesta la messa in funzione o il concreto utilizzo delle stesse, essendo sufficiente la sola installazione dell'impianto.
Rammentiamo che sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010 è stato pubblicato il Provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010 nonché il modello di