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Lunedì 30 agosto 2004

IMPOSTA DI BOLLO DAL 31/7/2004

a cura di: Studio Valter Franco


La legge 30.7.2004 n. 191 in vigore dal 31.7.2004 ( articolo 6 entrata in vigore il giorno della pubblicazione sulla G.U.) modifica la tariffa dell' imposta di bollo.
IMPOSTA DI BOLLO

La legge 30.7.2004 n. 191 in vigore dal 31.7.2004 ( articolo 6 entrata in vigore il giorno della pubblicazione sulla G.U.) modifica la tariffa dell' imposta di bollo,
introducendo in sede di conversione del precedente D.L. 12.7.2004 N. 168 articolo 1 bis.

Sostanzialmente le modificazioni riguardano
· l' aumento generalizzato del bollo in vigore da 10,33 euro (ex lire 20.000) a 11,00 euro
· l'aumento degli atti notarili di diritti sugli immobili sottoposti a registrazione con procedura telematica (da ex lire 320.000 pari ad euro 165,27 ad euro 176 pari ad ex lire 340.783)
· la riduzione del bollo per ditte individuali per pratiche telematiche al registro imprese da 41,32 euro ad euro 32,00 = il contestuale aumento per le società di persone, per le stesse pratiche da euro 41,32 ad euro 45,00 = il contestuale aumento per le società di capitali da 41,32 euro ad euro 50,00= la diversa formulazione del bollo applicabile alle cambiali, senza peraltro prevederne aumenti
· viene unificato il bollo su ricevute bancarie sino all'importo di 129,11 euro (ex 250.000 lire) in euro 1,29 (pari a 2.500 lire)
· non vi sono aumenti relativi all'imposta di bollo di euro 1,29 applicabile a documenti non soggetti ad i.v.a. (ad es. ricevute di canoni di locazione, fatture relative ad operazioni esenti o non imponibili, parcelle di professionisti contenenti addebiti di spese non soggette ad i.v.a. articolo 15 per importo superiore ad ex lire 150.000- circolare Ministeriale 2.1.1.1984 n. 1/301333).

Di seguito il dettaglio delle disposizioni
In rosso le disposizioni della Legge 30.7.2004 n. 191 pubblicata sul S.O. alla G.U. 178 del 31.7.2004

d) alla tariffa, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992: le parole: lire 20.000€ sono sostituite dalle seguenti: "euro 11";

Disposizione generica che sostituisce, in tutti i casi in cui è prevista l'imposta di bollo di lire 20.000, l'aumento ad euro 11,00 dell'imposta stessa.

2) all'articolo 1:
2.1) nel comma 1-bis, le parole: lire 320.000€ sono sostituite dalle seguenti: "euro 176";

il comma 1 bis dell'articolo 1 della Tariffa prevedeva l'applicazione dell'imposta di bollo di lire 320.000 (pari ad euro 165,27) per i seguenti atti:
1 bis. Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali, relativi a diritti sugli immobili, sottoposti a registrazione con procedure telematiche, loro copie conformi per uso registrazione ed esecuzione di formalita' ipotecarie, comprese le note di trascrizione ed iscrizione, le domande di annotazione e di voltura da essi dipendenti e l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 2678 del codice civile nonche' le conseguenti istanze per l'iscrizione dei diritti nel libro fondiario e relativi decreti: lire 320.000.

2.2) nel comma 1-ter, le parole: euro 41,32€ sono sostituite dalle seguenti:
a) se presentate da ditte individuali, euro 32;
b) se presentate da societa' di persone, euro 45;
b) se presentate da societa' di capitali, euro 50"

Il comma 1 ter dell'articolo 1 della tariffa prevedeva:
1 ter. Domande, denunce ed atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del registro delle imprese ed inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59: per ciascuna domanda, denuncia od atto

3) all'articolo 6
3.1) nei commi 1, lettere a) e b), e 2, le parole: per ogni mille lire o frazione di mille
lire sono soppresse e, dopo le rispettive aliquote di imposta 12€, 9€ e 11€, sono aggiunte le parole: "per mille";

Si tratta del bollo sulle cambiali, che ora si applicherà come segue:

comma 1 lettere A e B come modificati

a) emesse e pagabili nello Stato: per ogni mille lire o frazione di mille lire 12 per mille
b) emesso nello Stato e pagabili all'estero: per ogni mille lire o frazione di mille lire 9 per mille

comma 2 come modificato

2. Vaglia cambiari all'ordine di aziende di credito, nonché di istituti e di enti di cui agli articoli 5 e 41 del regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141: per ogni mille lire o frazione di mille lire 11 per mille

3.2) nei commi da 3 a 8, le parole: per ogni milione di lire o frazione di milione sono soppresse e la rispettiva aliquota di imposta "100" e' sostituita dalla seguente: "0,1 per mille";

3. Cambiali accettate dagli istituti di credito designati con decreto del Ministro del tesoro per l'accettazione di tratte a copertura di esportazioni: per ogni milione di lire o frazione di milione 0,1 per mille

4. Cambiali accettate da aziende ed istituti di credito di cui al regio decreto legge 12 marzo 1936, numero 375 e successive modificazioni e integrazioni emesse da imprenditori di cui all'articolo 2195 del codice civile con indicazione dei proventi in qualunque forma pattuiti girabili con la clausola senza garanzia ed aventi scadenza non superiore a 12 mesi, nonche ' cambiali finanziarie: per ogni milione di lire o frazione di milione 0,1 per mille

5. Cambiali agrarie rilasciate ad aziende ed istituti di credito e altri enti autorizzati, per legge o per decreto ministeriale, ad esercitare il credito agrario di cui al regio decreto legge 29 luglio 1927, numero 1509, convertito dalla legge 5 luglio 1928, numero 1760, e successive modificazioni e da altre disposizioni legislative in materia: per ogni milione di lire o frazione di milione 0,1 per mille

6. Cambiali emesse in relazione ad operazioni di credito di cui agli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 601: per ogni milione di lire o frazione di milione 0,1 per mille

7. Cambiali e titoli equivalenti di cui al primo comma dell'articolo 32 della legge 24 maggio 1977, numero 227 emessi in Italia:

a) all'ordine di operatori nazionali a fronte di crediti destinati a formare oggetto di assicurazioni o di finanziamento;
b) all'ordine di istituti italiani o al portatore a fronte di operazioni di cui all'articolo 15, lettere g) ed h), della stessa legge: per ogni milione di lire o frazione di milione 0,1 per mille

8. Cambiali emesse da imprese sovvenzionate dalla Banca Europea degli Investimenti (B.E.I.) dalla Comunità europea del carbone e dell'acciaio (C.E.C.A.), dalla Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM) e dal Consiglio d'Europa (art. 2 della legge 31 ottobre 1981, n. 1231, art. 1 della legge 16 agosto 1962, n. 1333 e art. 5 della legge 30 novembre 1976, n. 796): per ogni milione di lire o frazione di milione 0,1 per mille

4) all'articolo 10, commi 1, lettera a), e 2, le parole: per ogni mille lire ad anno sono soppresse e, dopo le rispettive aliquote d'imposta "6" e "4", sono aggiunte le parole: "per mille per ogni anno";

comma 1 lettera a - ASSEGNI CIRCOLARI - a) emessi in conformità del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736: per ogni mille lire ad anno 6 per mille per ogni anno
comma 2 - VAGLIA CAMBIARI e fedi di credito del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, nonchè vaglia cambiari della Banca d'Italia: per ogni mille lire ad anno 4 per mille per ogni anno


5) all'articolo 14, comma 1, le parole: "quando la somma non supera lire 100.000" e le parole: "oltre lire 100.000 e fino a lire 250.000", nonche' i corrispondenti importi di lire "1.000" e "2.000" sono sostituiti, rispettivamente, dalle parole: "quando la somma non supera euro 129,11" e "euro 1,29";

Testo precedente dell' articolo 14 comma 1

Ricevute, lettere e ricevute di accreditamento e altri documenti, anche se non sottoscritti, nascenti da rapporti di carattere commerciale, negoziati, ancorché consegnati per l'incasso, presso aziende e istituti di credito, per ogni esemplare: - RICEVUTE BANCARIE
Quando la somma non supera lire 100.000 lire 1000
Oltre lire 100.000 fino a lire 250.000 lire 2000
Oltre lire 250.000 fino a lire 500.000 lire 4000
oltre lire 500.000 fino a lire 1.000.000 lire 7.000
oltre lire 1.000.000 lire 10.000

Testo aggiornato dell' articolo 14 comma 1

Ricevute, lettere e ricevute di accreditamento e altri documenti, anche se non sottoscritti , nascenti da rapporti di carattere commerciale, negoziati, ancorché consegnati per l'incasso, presso aziende e istituti di credito, per ogni esemplare:
Quando la somma non supera euro 129,11 (ex lire 250.000) euro 1,29

Oltre lire 250.000 fino a lire 500.000 lire 4000 (euro 2,07)
oltre lire 500.000 fino a lire 1.000.000 lire 7.000 (euro 3,62)
oltre lire 1.000.000 lire 10.000 (euro 5,16)

6) all'articolo 29, comma 1, lettera c), le parole: "per ogni milione di lire o frazione di milione" sono soppresse e l'importo di lire "100" e' sostituito dal seguente: "0,1 per mille";

art. 29 comma 1. Titoli di credito provenienti dall'estero:

c) cambiali e titoli equivalenti, di cui al primo comma dell'art. 32 della legge 24 maggio 1977, n. 227, emessi all'estero all'ordine di operatori nazionali a fronte di crediti destinati a formare oggetto di assicurazioni o di finanziamento o all'ordine di istituti italiani o al portatore a fronte di operazioni di cui all'art. 15, lettere g) e h), della stessa legge: per ogni milione di lire o frazione di milione 0,1 per mille

NON RISULTA VARIATO L'ARTICOLO 13 DELLA TARIFFA, CHE PREVEDE L' ASSOGGETTAMENTO AD IMPOSTA DI BOLLO IN MISURA PARI AD EURO 1,29 PER QUIETANZE ETC., AD ESEMPIO PER QUIETANZE RELATIVE A VERSAMENTO DI CANONI DI LOCAZIONE IN CONTRATTI NON SOGGETTI AD I.V.A. O FATTURE NON SOGGETTE AD I.V.A., NE' IL LIMITE DI 150.000 LIRE (ORA EURO 77,47) PER L'ESENZIONE DA BOLLO. Rag. Valter Franco


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