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Lunedì 3 gennaio 2011

IMPREVEDIBILI STRASCICHI DEL CONDONO IVA 2002

a cura di: Bollettino Tributario d'Informazioni


Una sorta di corto circuito dalle conseguenze im- prevedibili e paradossali si sta determinando tra la normativa tributaria relativa al condono varato con la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), la normativa europea, e le varie pronunzie giurisprudenziali riguardanti l'IVA, con particolare riguardo a quelle di carattere penale.
Si è diffusa, infatti, la notizia che tanto l'Agenzia delle entrate quanto la Guardia di finanza, disapplicando (rectius, disattendendo) in parte quella sanatoria, abbiano ripreso gli accertamenti tributari anche a carico di contribuenti che ragionevolmente credevano di aver definito tutte le loro pendenze essendosi regolarmente avvalsi di tale beneficio, pro-spettato dalla stessa legge come risolutivo.
Per tentare di illustrare gli aspetti principali di tale paradosso (crimen iuridicum), occorre ripercorrere passo per passo le varie fasi della complessa vicenda.

Il rilievo comunitario dell'IVA e gli obblighi del legislatore nazionale
La caratteristica peculiare dell'IVA è quella di essere un'imposta "armonizzata", comune a tutti i Paesi facenti parte della Comunità economica europea, avente la funzione di creare e mantenere fra gli stessi un mercato interno ove operi il principio della neutralità, in base al quale tutti gli operatori economici che effettuato le medesime operazioni non devono essere trattati diversamente, restando agli Stati membri l'obbligo di garantire il rispetto di tale normativa e di svolgere le attività necessarie per l'assolvimento degli obblighi di controllo e di riscossione del relativo gettito.

In proposito l'art. 2 della VI Direttiva del Consiglio n. 77/388/CE del 17 maggio 1977 dispone che «Sono soggette all'imposta sul valore aggiunto: 1) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso all'interno del Paese da un soggetto passivo in quanto tale; 2) le importazioni di beni».
Il successivo art. 22, ai nn. 4, 5 e 8, stabilisce che: «4) Ogni soggetto passivo deve presentare una dichiarazione entro un termine che dovrà essere stabilito dagli Stati membri ...; 5) Ogni soggetto passivo deve pagare l'importo netto dell'imposta sul valore aggiunto al momento della presentazione della dichiarazione periodica ...; 8) Gli Stati membri hanno la facoltà di stabilire ... gli obblighi che essi ritengano necessari ad assicurare l'esatta riscossione dell'imposta e ad evitare le frodi ...».

A sua volta l'art. 10 del Trattato istitutivo della CE del 25 marzo 1957, col quale le suddette disposizioni devono essere coordinate, impone agli Stati membri l'obbligo di adottare «tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità», di facilitare «quest'ultima nell'adempimento dei propri compiti» e di astenersi «da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del presente Trattato».
È pertanto legittimo il ricorso del legislatore nazionale a meccanismi agevolativi che garantiscano un reddito maggiore o più rapido nella riscossione, ma non gli è consentito dalla normativa comunitaria rinunciare all'accertamento di tale imposta ed alla sua riscossione, sia perché ciò inciderebbe su risorse proprie della Comunità europea alla quale spetta una parte dell'IVA riscossa, sia perché ciò altererebbe il funzionamento dell'intero sistema comunitario dianzi accennato con effetti distorsivi in danno degli operatori economici europei e dello stesso principio di neutralità del tributo.

La normativa di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289
Con la già citata legge n. 289/2002 il legislatore italiano ha introdotto non un solo condono ma una serie numerosa di condoni, sia per quanto riguarda la natura dei tributi considerati sia per quanto riguarda la tipologia degli atti di accertamento o di riscossione dei medesimi.

In particolare per quanto riguarda l'IVA venivano introdotti un condono definito "integrativo" e uno automatico, comunemente definito "tombale", a seconda che consentissero ai contribuenti, su specifica domanda, di integrare le dichiarazioni presentate, o addirittura consentissero loro una sorta di sanatoria per tutti gli anni pregressi ancora suscettibili di accertamento fiscale, attribuendo agli uni ed agli altri specifici e diversi benefici contro il pagamento di determinate somme.

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