La domanda può essere presentata alla sede I.N.P.S. territorialmente competente, entro e non oltre il 31.01.2012 mediante il modello IND COM/207-448.
Questo è quanto si evince dalla circolare I.N.P.S. n°50/2009 in riferimento all'art. 19-ter della legge 28.01.2009 n°2.
L'art. 19-ter citato ha ripristinato l'indennizzo per cessazione attività commerciale, per coloro che maturano i requisiti previsti dal Dlgs. 207/1996 nel periodo compreso tra il 01.01.2009 e il 31 dicembre 2011.
Possono usufruirne tutti i lavoratori autonomi che esercitano, in qualità di titolari o coadiutori, attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero gli agenti di commercio.
Inoltre devono avere un'età minima di 62 anni se uomini e 57 se donne.
Non è previsto il pagamento di trattamenti di famiglia.
L'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è erogato agli aventi diritto fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia.
Dott. Pappolla Vincenzo