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Lunedì 15 febbraio 2016

Infortunio del lavoratore: datore non responsabile se cause imprevedibili

a cura di: Studio Legale Mancusi



In relazione ad infortunio occorso al lavoratore affinché esso sia riconducibile ad un comportamento colpevole del datore alla violazione di uno specifico obbligo di sicurezza da parte dello stesso o al mancato apprestamento di misure idonee ad evitare pregiudizio per i propri dipendenti, occorre che sia individuata la situazione generativa del rischio, indispensabile e preliminare alla verifica del rispetto delle misure di protezione richieste dalle norme di legge o dalle regole di prudenza in relazione alle condizioni dei luoghi e alla verifica delle responsabilità datoriali.

E' quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza del 17 novembre 2015, n. 25395, accogliendo il ricorso e cassando con rinvio Corte d'Appello di Roma sentenza 7106/2011.

La pronuncia trae origine dalla fatto che un dipendente di Poste Italiane s.p.a. subiva un infortunio nel percorrere il sottopasso che collegava la mensa aziendale degli uffici ove prestava la propria attività lavorativa, subendo lesioni personali. Il sottopassaggio era attraversato da tappeti mobili per entrambe le direzioni di marcia e da un corridoio percorribile a piedi, il cui pavimento era rivestito di materiale plastico antisdrucciolo di tipo bollettonato.

Al momento dell'incidente il tappeto mobile, nella direzione intrapresa dal Rufini, non era funzionante perché in riparazione. Il servizio di riparazione e manutenzione degli impianti mobili era affidato, in forza di appalto, a ditte esterne. L'Inail liquidava al dipendente un'indennità per inabilità temporanea, riconoscendogli, altresì, una rendita per inabilità permanente.

Lo stesso, non soddisfatto completamente, adiva il giudice del lavoro di Roma per ottenere il diritto al risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro. Poste Italiane s.p.a. resisteva in giudizio e chiedeva disporsi la chiamata in causa delle ditte cui era affidata la manutenzione degli impianti al fine di essere manlevata da eventuali responsabilità conseguenti all'accoglimento della domanda.

Ebbene  Il giudice del lavoro accoglieva la domanda del dipendente nei confronti di Poste Italiane, che condannava al pagamento di una somma a titolo di risarcimento dei danni. Tale pronuncia veniva confermata anche dalla Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 7106/2011 che rilevava:  «a norma dell'art. 2087 c.c., norma da interpretare estensivamente, l'obbligo del datore di lavoro di preservare l'integrità psicofisica dei dipendenti impone l'adozione di tutte le misure atte a tutelare il diritto soggettivo dei lavoratori ad operare in un ambiente esente da rischi», in particolare di un corrimano che avrebbe potuto costituire una misura idonea a prevenire eventuali cadute durante l'attraversamento del sottopassaggio.

Avverso tali statuizioni proponeva ricorso per Cassazione l'Ente Poste Italiane, il quale con il primo motivo sosteneva esserci stata violazione e falsa applicazione dell'art. 2087 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.). Rilevava, infatti che la responsabilità di cui all'art. 2087 c.c. non è ipotesi di responsabilità oggettiva ma deve necessariamente essere collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da una fonte legislativa, talchè dalla medesima norma non può desumersi la prescrizione di un obbligo assoluto di rispettare ogni cautela possibile e innominata diretta a evitare qualsiasi danno, con la conseguenza di ritenere automatica la responsabilità del datore di lavoro ogni volta che il danno si sia verificato.

La Suprema corte di Cassazione, chiamata a decidere, riteneva meritevole di accoglimento il primo motivo  in quanto, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte di legittimità cui in questa sede si intende dare continuità, «in materia di tutela delle condizioni di lavoro, di cui all'art. 2087 cod. civ., è configurabile una responsabilità del datore di lavoro in relazione ad infortunio che sia riconducibile ad un comportamento colpevole del datore, alla violazione di uno specifico obbligo di sicurezza da parte dello stesso o al mancato apprestamento di misure idonee alla prevenzione di ragioni di danno per i lavoratori dipendenti, mentre non può esigersi dal datore di lavoro la predisposizione di accorgimenti idonei a fronteggiare cause d'infortunio del tutto imprevedibili» (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza n. 1312 del 22.01.2014).

Ciò posto, va rilevato che nella ricostruzione dei fatti di cui alla sentenza impugnata manca del tutto la descrizione della situazione generativa del rischio, indispensabile e preliminare all'individuazione delle misure di protezione richieste dalle norme di legge o dalle regole di prudenza in relazione alle condizioni dei luoghi e alla conseguente verifica delle relative responsabilità datoriali.
Avv. Amilcare Mancusi

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