Non è soggetto ad IRAP il professionista che eserciti la propria attività con il solo ausilio di pochi beni mobili strumentali nonché di una sola dipendente addetta alla pulizia dei locali, trattandosi di impiego di lavoro altrui non funzionale all'esercizio dell'attività professionale.
[Commissione trib. provinciale di Piacenza, sez. IV (Pres. e rel. Sforza Fogliani), 31 marzo 2008, sent. n. 24]
Si ricorre avverso cartella di pagamento IRAP.
Il primo motivo di ricorso deve essere respinto, risultando la cartella regolarmente notificata, come da documentazione prodotta dalla parte resistente Equitalia Piacenza.
Al pari, devono essere respinte le osservazioni svolte in via pregiudiziale dall'Agenzia delle entrate, attesa l'impossibilità - all'epoca esistente - di presentare la dichiarazione dei redditi senza la compilazione della parte relativa all'IRAP.
Nel merito, il ricorso deve essere accolto.
La Corte Costituzionale ha dichiarato la legittimità dell'IRAP, rilevando peraltro che il presupposto stesso dell'imposta sulle attività produttive risulta mancante nel caso in cui un'attività di lavoro autonomo venga svolta in assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui, come da tempo ritenuto anche dalla Cassazione (sez. trib., sent. 5.11.2004 n. 21203 ) con indirizzo poi confermato. Ed è proprio la fattispecie di cui alla presente controversia, nella quale parte ricorrente ha fatto presente - nulla in contrario contestando l'Ufficio e tantomeno provando (Commissione Tributaria provinciale Ancona 18.10.2004) - di esercitare la propria attività senza dipendenti e con il solo ausilio di pochi beni mobili strumentali nonché di una sola dipendente part-time con la qualifica di operaia V° livello addetta alla pulizia dei locali (dipendente, dunque, non funzionale all'esercizio dell'attività professionale del ricorrente).
Il ricorso deve quindi essere accolto, con conseguente condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento delle spese, liquidate in via equitativa come da dispositivo.
P.Q.M. - La Commissione accoglie il ricorso e condanna l'Amministrazione finanziaria al pagamento delle spese che liquida in via equitativa in euro 800,00 oltre IVA e C.P.
Merita la pubblicazione questa sentenza della Commissione tributaria piacentina perché si occupa - in quel buttasù che è l'IRAP dei professionisti - di una questione singolare.
Secondo il diritto vivente (cfr., da ultimo, Cass., sez. trib., 21 marzo 2008, n. 7734, in Boll. Trib., 2008, 767, con nota di F. BRIGHENTI, IRAP: professionisti e agenti di commercio non soggetti all'imposta) non sono soggette ad IRAP le seguenti categorie di professionisti:
Il professionista della nostra vicenda impiega, part-time, una lavoratrice subordinata; tuttavia, la dipendente in questione (con la qualifica di operaia di V livello) si occupa esclusivamente della pulizia dei locali dello studio del contribuente.
La sentenza in rassegna osserva - giustamente - che l'impiego di lavoro altrui, qui, non rileva ai fini IRAP; e non rileva perché il lavoro prestato non è funzionale all'attività professionale.
Nel famoso IRAP day (in cui la Corte di Cassazione discusse più di ottanta ricorsi relativi all'IRAP dei professionisti), i Massimi Giudici hanno seguito questo orientamento di fondo: il professionista che produce reddito pressochè esclusivamente attraverso il proprio lavoro, essendo accostabile alla figura del lavoratore subordinato o al collaboratore coordinato e continuativo, non è soggetto IRAP.
Ora, noi troviamo questa filosofia di fondo anche nella sentenza massimata: come il lavoratore subordinato o il collaboratore coordinato e continuativo può diventare, a propria volta, un datore di lavoro se assume una persona addetta alle pulizie, rimanendo esonerato dall'IRAP, anche il professionista che si avvale di personale adibito alle pulizie non diventa, per ciò solo, un soggetto passivo ai fini IRAP.