L'accoglimento parziale del reclamo rappresenta uno dei possibili esiti del procedimento disciplinato dall'art. 17-bis del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Il comma 9 della citata disposizione, infatti, nel definire il dies a quo del termine per la successiva costituzione in giudizio, contempla espressamente l'ipotesi in cui l'Ufficio abbia accolto solo parzialmente il reclamo.
Di qui l'esigenza di svolgere un'analisi specifica sul tema, allo scopo di fornire agli operatori del contenzioso tributario soluzioni che possano inserirsi con coerenza nel nuovo contesto conseguente all'introduzione dell'istituto in esame.
In via preliminare è però doveroso affrontare il problema della natura giuridica del provvedimento con il quale l'Ufficio accoglie parzialmente il reclamo.
Sul punto, a seguito di una prima sommaria disamina del tessuto di norme contenuto nell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992, è facile rilevare una certa assonanza tra l'istituto del reclamo e quello dell'autotutela.
Difatti anche il reclamo risulta finalizzato all'annullamento in via amministrativa dell'atto impositivo.
In maniera del tutto analoga all'autotutela, anche in tal caso è lo stesso Ufficio impositore a poter annullare l'atto emanato.
D'altra parte l'accoglimento parziale del reclamo, in quanto espressione della potestà autoritativa della pubblica Amministrazione, diverge sensibilmente, per natura ed effetti, dalla distinta fase della mediazione tributaria che risulta finalizzata, invece, al raggiungimento di un accordo tra il contribuente e l'Ufficio.
In altre parole l'accoglimento parziale del reclamo sfocia in un atto amministrativo col quale l'Ufficio provvede a rideterminare e riqualificare quanto in precedenza espresso nell'atto contestato.
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