Il risarcimento in forma equivalente è un metodo di liquidazione vantaggioso per le Compagnie: permette di tenere conto della svalutazione del bene causata dal tempo e dall'uso.
La reintegrazione in forma specifica è onerosa quando il sacrificio economico necessario per il risarcimento supera il valore da corrispondere in base al risarcimento per equivalente.
E' quindi possibile per le Compagnie, quando il costo delle riparazioni per riportare il mezzo sinistrato alla condizione antecedente il sinistro sia troppo oneroso rispetto al valore effettivo del mezzo, il risarcimento per equivalente, il cui importo è di fatto inferiore rispetto al risarcimento in forma specifica.
Per prassi giurisprudenziale, nel caso di "notevole differenza tra il valore commerciale del veicolo incidentato ed il costo richiesto dalle riparazioni necessarie, il giudice potrà, in luogo di quest'ultimo, condannare il danneggiante al risarcimento del danno per equivalente".
La liquidazione del danno ad ogni modo non è limitata soltanto al valore del bene danneggiato, si tiene conto altresì del pregiudizio effettivo subito dal danneggiato.
I giudici di merito sono soliti aggiungere al valore ante-sinistro del mezzo altre voci di spesa: il "fermo tecnico", (un indennizzo per i giorni lavorativi necessari per riparare il mezzo), i costi per la rottamazione dell'auto danneggiata, i costi per la reimmatricolazione di un nuovo veicolo.
Note:
[1] Art. 2058 cod. civ.: "Il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile.
Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente , se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore."
Fonte: Licia Albertazzi (StudioCataldi.it) - Cassazione ed rc auto: se la riparazione del mezzo è troppo onerosa l'assicurazione paga solo il valore commerciale del veicolo
Avv. Gabriella Filippone