Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:
a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
[Ai sensi dell'art. 41 (Validità dei certificati) del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001, s.o. 30/L) la validità di tale tipo di certificati dura sei mesi].
2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
Per la violazione del comma 1 lettera b) il Datore di Lavoro ed il Dirigente sono sanzionati con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 750 a 4.000 euro ai sensi dell'Art. 55, comma 5, lett. a) del D. Lgs. n. 81/2008 (articolo così sostituito dall'articolo 32, comma 1, d.lgs. n. 106 del 2009) [Con lo strumento della prescrizione, eventuale sanzione ridotta: € 1.000,00]2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.
4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
Eventuale autocertificazione da produrre da parte di una impresa esecutrice/affidataria e/o di lavoratori autonomi al Datore di lavoro/Imprenditore committente all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo, negli ambiti diversi dai cantieri temporanei o mobili o comunque nel campo di applicazione del titolo IV del d. Lgs. n. 81/2008:
ESEMPIO:
Autocertificazione del possesso della idoneità tecnico professionale ai sensi dell'Art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 (articolo così modificato dall'articolo 16 del d.lgs. n. 106 del 2009) e ai sensi dell'Art. 47 del Dpr 28.12.2000 n. 445.
Io sottoscritto/a _____________________________________________________ nato/a a _____________________________________________ il _______________________ residente a ______________________________ (_______) in _________________ n. ____________________________ in qualità di legale rappresentante della Ditta/Società _________________________________________ ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dell'art. 26 comma 1 lettera a) punto 2 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia e delle conseguenti responsabilità civili e contrattuali
DICHIARO
sotto la mia personale responsabilità:di possedere tutti requisiti di idoneità tecnico professionale previsti art. 26 comma 1 lettera a) punto 2 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81;
Si allega il certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato in corso di validità (ai sensi dell'art. 26 comma 1 lettera a) punto 2 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81).
_________________. ___/___/______
In fede ___________________________________________________
Nota: È d'obbligo segnalare che contrariamente a quanto previsto per i cantieri temporanei e mobili, non è chiarissimo di quali requisiti si sta dichiarando il possesso (si sta infatti parlando di un regime transitorio relativamente al quale, si spera in tempi brevi dovrà essere emanato un decreto ministeriale per regolamentare il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi). Sicuramente dalla lettura dell'art. 27 tra questi requisiti abbiamo quelli relativi "alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondati sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati, e sulla base delle attività di cui all'articolo 21, comma 2, nonché sulla applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276".
I requisiti tecnici professionali dovranno essere calibrati sull'oggetto ed il settore dei lavori o dell'opera da realizzare, così come il certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato in corso di validità dovrà avere come settore/oggetto un ambito compatibile con l'oggetto dei lavori da realizzare per conto del Datore di Lavoro Committente.
Si raccomanda di stare attenti alle eventuali dichiarazioni mendaci che sicuramente manlevano il Datore di lavoro/Imprenditore Committente ma che possono esporre il dichiarante a conseguenze anche di natura penale.
Relativamente ai requisiti relativi alla idoneità tecnica professionale per i Lavori Pubblici ci si può rifare al Sistema di qualificazione delle imprese per i lavori pubblici introdotto dal DPR 25 gennaio 2000, n. 34 e recepito dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 [Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010)], in conseguenza della abolizione dell'Albo Nazionale dei costruttori, che ha introdotto, tra gli altri, l'obbligo per le imprese di dotarsi di un Sistema di Qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9000, con l'acquisizione della Attestazione SOA.
Anche il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 [Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (G.U. n. 100 del 2 maggio 2006)] dà utili indicazioni, inoltre l'Art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi) del D. Lgs. n. 81/2008 (articolo così modificato dall'articolo 17 del d.lgs. n. 106 del 2009) al comma 2-bis. precisa che sono fatte salve le disposizioni in materia di qualificazione previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Inoltre al comma 7 dell'Art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, si afferma che per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto (D. Lgs. n. 81/2008).
Quali sono le modalità di valutazione della idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in caso di contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione? (Risposta a quesito del 13 luglio 2009)
La disciplina giuridica relativa alla valutazione della idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi risulta rinvenibile all'art.26, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81/2008, anche noto come "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro e, per il solo settore dei cantieri temporanei e mobili di cui al Titolo IV del citato "testo unico", all'art. 97, comma 2, il quale opera uno specifico rinvio all'allegato XVII.
Ferma restando la disciplina per ultimo citata, va al riguardo rimarcato come la valutazione di cui all'art.26, comma 1, lettera a), è al momento effettuata attraverso la acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato della impresa o del lavoratore autonomo e mediante autocertificazione dei requisiti di idoneità tecnico professionale ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 secondo quanto previsto dall'art.26, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 81/2008. Ciò fino a quando non verrà emanato il D.P.R. previsto dal combinato disposto degli articoli 6, comma 8, lettera g) e 27 del "testo unico", il cui scopo principale è, appunto, individuare settori e criteri per la qualificazione delle imprese, in modo che, tra l'altro, sia possibile "misurare" - per mezzo di strumenti legati al riscontro del rispetto delle regole in materia di salute e sicurezza da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi - la idoneità tecnico professionale delle imprese o dei lavoratori autonomi.
Infine, si coglie l'occasione per rimarcare come l'obbligo per il datore di lavoro di valutare l'idoneità allo svolgimento della attività commissionata all'impresa appaltatrice, corrisponde comunque al principio generale in forza del quale ogni datore di lavoro è tenuto ad adottare ogni misura idonea a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei propri lavoratori (art. 2087 c.c.), tra le quali - ovviamente - rientra la scelta di imprese e lavoratori in grado di svolgere "in sicurezza" attività nei luoghi di lavoro di pertinenza del committente.
Pertanto, per quanto non sia possibile indicare in maniera puntuale e specifica le modalità di tale verifica da parte del soggetto obbligato, ciò che si richiede al datore di lavoro, che affidi lavori in appalto a imprese o lavoratori autonomi, è di operare una verifica non solo formale, ma seria e sostanziale, non realizzata solo in un'ottica economica, in ordine al possesso delle capacità professionali e della esperienza di coloro che sono chiamati ad operare nella azienda, nella unità produttiva o nel ciclo produttivo della medesima.
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Articolo di Antonio Giovanni Riu e Leonardo Riu. Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero degli autori e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per le amministrazioni di appartenenza).
Dott. Ing. Antonio Giovanni Riu