Notizie | Approfondimenti | Scadenze

Martedì 2 febbraio 2016

La donazione non documentata legittima l'accertamento

a cura di: AteneoWeb S.r.l.


Si susseguono le sentenze che condannano la mancata documentazione di donazioni e prestiti tra parenti.
Pochi giorni fa abbiamo pubblicato la notizia Redditometro: sempre da documentare l'aiuto dei genitori.
Oggi torniamo ad occuparci del tema segnalando l'ordinanza n. 916 della Corte di cassazione del 20 gennaio 2016 che tratta la vicenda di una lavoratrice dipendente raggiunta da un avviso di accertamento con cui, l'ufficio, ai fini Irpef, aveva rideterminato, presuntivamente, il reddito complessivo sulla base di alcuni indici di capacità contributiva, segnatamente il possesso di taluni beni immobili.

La Cassazione ha accolto le doglianze dell'ufficio ricordando che l'articolo 38 del Dpr 600/1973 ha disciplinato il metodo di accertamento sintetico del reddito prevedendo, nel testo vigente ratione temporis (cioè tra la legge 413/1991 e il Dl 78/2010), "da un lato (comma 4), la possibilità di presumere il reddito complessivo netto sulla base della valenza induttiva di una serie di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti, indici di capacità contributiva, connessi alla disponibilità di determinati beni o servizi ed alle spese necessaria per il loro utilizzo e mantenimento (in sostanza, un accertamento basato sui presunti consumi); dall'altro (comma 5), contempla le "spese per incrementi patrimoniali", cioè quelle - di solito elevate - sostenute per l'acquisto di beni destinati ad incrementare durevolmente il patrimonio del contribuente".

Tuttavia, osserva la Corte, il contribuente, per sconfessare le ragioni del Fisco, può sempre dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, anche se l'articolo 38, comma 6, nel testo vigente ratione temporis, prevede espressamente che "l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione".

In sostanza, la prova documentale contraria ammessa per il contribuente non riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ma anche l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso, che costituiscono circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (Cassazione, sentenze 25104/2014 e 23826/2015).

Laddove l'incremento patrimoniale sia la conseguenza di un atto di liberalità, osservano i giudici, la prova "deve essere documentale e la motivazione della pronuncia giurisdizionale deve fare preciso riferimento ai documenti che la sorreggono ed al relativo contenuto" (cfr Cassazione, sentenze 24597/ 2010 e 6397/2014).
La sentenza è stata anche oggetto di un articolo pubblicato dalla rivista telematica dell'Agenzia Entrate FiscoOggi.

Vi ricordiamo che, anche per risolvere questi "gravi" problemi, è disponibile sul nostro sito internet il documento Il prestito tra familiari: scrittura privata 'anti' redditometro con tutta la procedura ed i fac-simile per documentare al meglio, in questi casi, l'origine delle somme confluite nella disponibilità del soggetto (familiare) che poi ha sostenuto la spesa.


AteneoWeb

Via Nastrucci, 23 | 29122 Piacenza | Italy
staff@ateneoweb.com