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Lunedì 8 aprile 2013

La normativa di riferimento in materia di revisione legale

a cura di: Studio Dott. Antonio Cavaliere


La revisione dei conti, finalizzata alla certificazione dei bilanci d'azienda, è stata introdotta in Italia dalle multinazionali anglosassoni che, su base volontaria, pretendevano la revisione del bilancio delle loro filiali in Italia.
Il primo intervento legislativo risale alla Legge 216 del 1972, che, istituendo la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), ha altresì introdotto l'obbligo per le società quotate in borsa di far certificare il proprio bilancio, nonché, ove redatto, il bilancio consolidato di gruppo.

In seguito gli interventi legislativi si sono moltiplicati a dismisura, estendendo da un lato l'obbligo della certificazione dei bilanci ad un numero sempre più crescente di realtà aziendali, ma diffondendo così dall'altro lato in numerosi provvedimenti tutta la normativa di riferimento per la revisione legale dei conti.
La legge italiana, oggi, attribuisce, al ricorrere di determinati presupposti, lo svolgimento della revisione oltreché al revisore anche al collegio sindacale o al sindaco unico.
Diversamente, la prassi internazionale, nonché gli stessi principi nazionali e internazionali di revisione sono stati elaborati facendo riferimento al revisore.
Tuttavia ciò non esclude che le metodologie ed i comportamenti dettati per il revisore dai principi di revisione possano essere traslati in capo al collegio sindacale (sindaco unico) seppur tenendo conto delle peculiarità di un organo collegiale.
Quindi relativamente allo svolgimento dell'attività di revisione troveranno applicazione sempre le norme del D.Lgs. n. 39/2010.
Tra le novità più importanti introdotte dal D.Lgs. 39/2010:

il controllo qualità; la responsabilità; la pianificazione; gli elementi probativi.

Controllo Qualità

Tutti gli iscritti nel Registro, saranno sottoposti a un controllo della qualità.
Per quanto riguarda la Vigilanza, il Ministero dell'economia e delle finanze provvederà per:

il controllo della qualità sui revisori legali che non hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico; la formazione continua;

Il Ministero inoltre potrà:

richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti; eseguire ispezioni e assumere notizie e chiarimenti, anche mediante audizione, dai revisori legali; richiedere notizie, dati o documenti sotto qualsiasi forma stabilendo il termine per la relativa comunicazione e procedere ad audizione personale, nei confronti di chiunque possa essere informato dei fatti.

La Consob vigilerà sull'organizzazione e sull'attività dei revisori legali e delle società di revisione legale che avranno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico per controllarne l'indipendenza e l'idoneità tecnica.

Responsabilità

In merito alla responsabilità del revisore, i confini della stessa sono definiti, regolati e delimitati dal revisore attraverso la fissazione de:

Gli obiettivi e i principi generali Il controllo della qualità del lavoro La documentazione del lavoro Gli effetti connessi alla conformità a leggi ed a regolamenti

Per gli Obiettivi, significa "… acquisire ogni elemento necessario per consentire al revisore di esprimere un giudizio se il bilancio nel suo complesso sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità alle disposizioni che ne disciplinano i criteri di redazione".

Il controllo della qualità del lavoro, s'intende il rispetto di:

Requisiti professionali Preparazione e competenza Assegnazione degli incarichi Direzione, supervisione e riesame del lavoro Consultazione Accettazione e mantenimento della clientela Monitoraggio

In termini di documentazione del lavoro … il revisore deve predisporre carte di lavoro che siano sufficientemente complete e dettagliate per permettere una comprensione globale del lavoro svolto.
Gli effetti connessi alla conformità a leggi ed a regolamenti significa che il revisore deve adottare procedure appropriate per assicurare la riservatezza e la sicurezza nella custodia delle carte di lavoro, nonché la conservazione delle stesse per un periodo sufficiente, legato alle esigenze future. Deve possedere altresì una adeguata conoscenza di leggi e regolamenti specifici

Pianificazione

Il Documento n. 300, è dedicato alla pianificazione della revisione legale dei conti.
Pianificare significa sviluppare una strategia generale ed un approccio dettagliato tenendo conto della natura, della tempistica e dell'ampiezza delle procedure di revisione. Il revisore deve pianificare lo svolgimento della revisione in maniera efficiente e nei tempi opportuni.
Un'adeguata pianificazione del lavoro permette di prestare la dovuta attenzione alle aree importanti della revisione, di identificare i problemi potenziali e consente di completare il lavoro tempestivamente.
Le fasi della pianificazione in revisione possono essere individuate in:

acquisizioni delle informazioni sull'attività e il settore in cui il cliente opera; svolgimento di procedure analitiche (analyical procedures); esame preliminare del sistema di controllo interno; determinazione della significatività e del rischio di revisione; sviluppo della strategia generale di revisione (Piano Generale di Revisione) e dei relativi programmi di lavoro; definizione della quantità di evidenza rilevante ed affidabile da raccogliere durante la revisione.

Elementi probativi

La revisione si basa sulle carte di lavoro, e quindi sull'evidenza ovvero elementi probativi. Il Documento n. 500 riporta che: Gli elementi probativi si ottengono da un'appropriata combinazione di procedure di conformità e procedure di validità. In alcune circostanze gli elementi probativi possono essere ottenuti interamente attraverso l'applicazione di procedure di validità .

L'importante è che il revisore acquisisca solo elementi probativi persuasivi (ad esempio, diversi elementi convincenti e concomitanti) piuttosto che conclusivi, …
Tutta la documentazione preparata deve essere chiara, accurata e leggibile, a meno che sia redatta su supporti informatici.

Ricordiamo che un importante punto di riferimento tecnico per l'operatività dell'organo di controllo in materia di revisione sono costituite oggi da:

I principi di revisione internazionali (ISA), che il Consiglio Nazionale ha provveduto a tradurre e si trovano sul sito; I principi di revisione nazionali n. PR001 "Il giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio" e n. PR0022 "Modalità di redazione della relazione di revisione ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39"; Linee guida per l'organizzazione del collegio sindacale (sindaco unico) incaricato della revisione legale dei conti - Febbraio 2012; L'applicazione dei principi di revisione internazionali alle imprese di dimensioni minori - Febbraio 2012; Nota interpretativa - La definizione delle imprese di dimensione minori ai fini dell'applicazione dei principi di revisione internazionali - Febbraio 2012;
Guida all'utilizzo dei principi di revisione internazionali nella revisione contabile delle piccole e medie imprese - Febbraio 2012.

Trattasi di linee guida che si pongono l'obiettivo di raccordare quanto previsto dalla legge e dai principi di revisione internazionali con le peculiarità dell'organo di controllo.

I principi di revisione in essere al 1 luglio 2010 sono consultabili sul sito del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili http://www.cndcec.it, nell'area istituzionale.

Dott. Antonio Cavaliere

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