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Mercoledì 16 luglio 2014

La nuova tassazione dei redditi di natura finanziaria

a cura di: AteneoWeb S.r.l.


Articoli 3 e 4 del Dl n. 66 del 2014 - Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19/E del 27 giugno 2014.
Il Dl n. 66 del 2014 ha modificato l'aliquota di tassazione dei redditi di natura finanziaria, a decorrere dal 1° luglio 2014.

Conti correnti, depositi bancari e postali, obbligazioni.
L'aliquota di tassazione sale dal 20% al 26% sugli interessi e altri proventi di conti correnti, depositi bancari e
postali, maturati dal 1° luglio 2014. La nuova misura è valida anche per i redditi derivanti da obbligazioni, titoli simili e cambiali finanziarie previste dall'articolo 26 del Dpr n. 600 del 1973 e sugli interessi, premi e altri proventi derivanti dalle obbligazioni, indicate nell'articolo 2, comma 1 del Dlgs n. 239 del 1996, maturati a partire dal 1° luglio 2014, indipendentemente dalla data di emissione dei titoli.

Redditi finanziari
- Dal 1° luglio 2014 sale al 26% anche l'aliquota di tassazione per i redditi diversi di natura finanziaria, con esclusione delle plusvalenze relative a partecipazioni qualificate indicate dalla lettera c) dell'articolo 67 del Tuir.
Al fine di evitare che l'aumento dell'aliquota incida sui redditi maturati antecedentemente al 1° luglio 2014, è prevista la possibilità di affrancare il costo o il valore di acquisto delle attività finanziarie possedute al 30 giugno 2014, con il versamento di un'imposta sostitutiva del 20% sulle plusvalenze latenti.

Le deroghe - Rimane confermata l'aliquota del 12,5% per i titoli pubblici italiani (come titoli del debito pubblico, Boc, Bor, Bop, buoni fruttiferi postali emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti) e titoli equiparati, emessi da organismi internazionali, nonché per le obbligazioni emesse da Stati esteri white list e da loro enti territoriali. Per questi ultimi, l'aliquota di tassazione passa dal 20% al 12,5%, con riferimento agli interessi e ad altri proventi maturati a partire dal 1° luglio 2014 e alle plusvalenze derivanti dalla loro cessione o rimborso realizzate dalla stessa data.

E' abrogata la ritenuta del 20%, prevista per gli investimenti detenuti all'estero e per le attività estere di natura finanziaria. L'abrogazione esplica effetti anche ai fini dell'esonero dall'obbligo di compilazione del quadro RW da parte dei contribuenti e di segnalazione da parte degli intermediari.

L'esonero è previsto: per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari finanziari residenti; per i contratti produttivi di redditi di natura finanziaria conclusi attraverso l'intervento degli intermediari finanziari residenti in qualità di controparti ovvero come mandatari di una delle controparti contrattuali; per le attività finanziarie e patrimoniali i cui redditi siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari residenti.

In tutti e tre i casi l'esonero dagli obblighi di monitoraggio a condizione che i redditi di natura finanziaria e patrimoniale siano stati assoggettati a tassazione mediante l'applicazione dell'imposta sostitutiva nell'ambito dei regimi del risparmio amministrato o gestito, delle imposte sostitutive o delle ritenute a titolo d'imposta o
d'acconto.


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