L'attività di accertamento dell'Amministrazione finanziaria prevede delle procedure cosiddette di "controllo formale" volte a rettificare le dichiarazioni presentate dai contribuenti attraverso il semplice riscontro del contenuto delle stesse e senza svolgere attività ispettive particolari. I controlli formali sono quindi indirizzati a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella redazione delle dichiarazioni.
Tali controlli sono previsti, ai fini delle imposte dirette, dagli articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 600/1973, mentre per l'Iva sono stabiliti dall'articolo 54-bis del Dpr 633/1972.
Gli articoli 36-bis del Dpr 600/1973 e 54-bis del Dpr 633/1972 stabiliscono le procedure per i controlli automatizzati delle dichiarazioni: se da tali controlli emerge un risultato diverso da quello indicato dal contribuente, l'ufficio provvede a inviare una comunicazione in cui vengono evidenziate le rettifiche effettuate, le imposte, le sanzioni e gli interessi da versare.
L'articolo 36-ter del Dpr 600/1973 stabilisce invece la procedura per il controllo formale delle dichiarazioni: se dal controllo emergono delle differenze, l'ufficio comunica al contribuente le rettifiche apportate e le imposte, le sanzioni e gli interessi da versare, attraverso la notifica a mezzo posta di avvisi bonari con l'indicazione dei motivi che hanno generato la rettifica.
Ai contribuenti destinatari di questi atti è offerta la possibilità di definire quanto richiesto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione o dell'avviso bonario.
Il versamento effettuato entro il termine indicato comporta l'applicazione della sanzione ridotta al 10% (cioè un terzo del 30% di cui all'articolo 13, Dlgs 471/1997), nel caso dei controlli automatici, e del 20% (cioè due terzi del 30%), nel caso di avvisi bonari notificati a seguito dei controlli formali.
In entrambi i casi (controlli formali o automatici) il versamento di quanto richiesto (e dovuto) può essere rateizzato (articolo 3-bis del Dlgs n. 462/1997), con rate trimestrali di pari importo o di importo decrescente. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5% annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione (la data di elaborazione è riportata sulla comunicazione stessa).
Il numero massimo di rate trimestrali dipende dall'importo da versare:
fino a 5.000 euro, si può pagare in un massimo di 6 rate
oltre 5.000 euro, il debito può essere suddiviso al massimo in 20 rate.
La prima rata va versata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Le rate successive scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.
Il versamento va effettuato tramite il modello di pagamento F24, nel quale devono essere indicati separatamente l'importo della rata e quello degli interessi per la rateazione.
In caso di mancato pagamento della prima rata entro i 30 giorni dal ricevimento della comunicazione o di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento di quella successiva, i benefici della rateazione (compresa la riduzione delle sanzioni) è perso definitivamente.
La risoluzione n. 25/E del 4 marzo 2014 ha istituito i codici tributo per consentire il versamento, tramite F24, di sanzioni e interessi dovuti, in caso di ravvedimento, sugli importi rateizzati a seguito di definizione dell'accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e mediazione.