a prescindere dal tipo di contabilità adottato (ordinaria o semplificata).
Sono rivalutabili le immobilizzazioni materiali e immateriali (esclusi gli oneri pluriennali) e le partecipazioni presenti sia nel bilancio di riferimento (in corso al 31 dicembre 2012) che in quello di rivalutazione (in corso al 31 dicembre 2013).
Sono esclusi i beni alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa (ad esempio gli "immobili merce").
L'imposta sostitutiva sulla rivalutazione è pari:
Nella versione originaria era possibile pagare l'imposta in tre rate annuali e senza interessi ma l'art. 4 del decreto 66/2014 ha apportato una modifica stabilendo che le imposte sostitutive devono essere versate "in unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013. (e quindi entro il 16 giugno 2014). Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".
Il valore rivalutato non può superare il valore di mercato del bene oppure il suo valore d'uso (se l'impresa è in grado di provarlo). Tuttavia, il valore di iscrizione del bene in bilancio non può a sua volta essere superiore al valore di sostituzione dello stesso (bene nuovo acquistato).
La rivalutazione ha effetto sia dal punto di vista civilistico che fiscale.
Dal punto di vista civilistico l'effetto è immediato e quindi si possono iscrivere in bilancio i maggiori valori già nel 2013. Dal punto di vista fiscale, invece, i maggior valori avranno effetto a partire dal 2016 (terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione). Tuttavia, nel caso in cui il bene esca dal patrimonio dell'azienda (a causa di una cessione, di autoconsumo ecc.):
La rivalutazione genererà quindi, nel periodo 2013-2015, uno scostamento tra valori fiscali e civilistici dei beni (con conseguenti effetti sugli ammortamenti civilistici e fiscali) e la necessità di contabilizzare imposte anticipate.