Assume quindi evidente importanza il momento di realizzazione delle plusvalenze. L'Agenzia Entrate nelle circolari n. 165/E del 24 giugno 1998 (paragrafo 5.2.1.) e n. 188/E del successivo 16 luglio (punto 11) ha precisato che:
per individuare il regime fiscale applicabile alle plusvalenze, le stesse si intendono realizzate nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso delle partecipazioni e non nell'eventuale diverso momento in cui viene liquidato il corrispettivo della cessione. quindi eventuali acconti percepiti entro il 31 dicembre 2011 ma riferiti a partecipazioni cedute successivamente dovranno essere assoggettati alla nuova disciplina (20%), mentre eventuali pagamenti dilazionati riscossi dopo il 31 dicembre 2011 ma riferiti a partecipazioni cedute entro la stessa data resteranno assoggettati alla disciplina precedente (12,50%).Per evitare effetti distorsivi sulla domanda e sull'offerta di tutte le attivita' finanziarie, soprattutto di quelle negoziate nei mercati regolamentati, e' stata introdotta un'apposita disciplina transitoria che consente di affrancare i valori maturati al 31 dicembre 2011.
I commi 29 e 30 dell'art. 2 prevedono infatti che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze in oggetto possa essere assunto, invece del costo di acquisto, il valore della partecipazione alla data del 31 dicembre 2011, a condizione che il contribuente che si avvale del regime "dichiarativo":
L'"affrancamento" previsto dal decreto legge 138/2011 si affianca alla disciplina della rivalutazione delle partecipazioni prevista dall'art. 7 del D.L. n. 70 del 2011 (c.d. "decreto Sviluppo"), che, richiamando l'art. 2 c. 2 del D.L. n. 282/2002 e successive modificazioni, prevedeva la riapertura dei termini per rivalutare il costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non quotate, qualificate e non, posseduti al 1° luglio 2011, non in regime d'impresa.
Per beneficiare della rivalutazione, entro il 2 luglio 2012 (essendo il 30 giugno 2012 sabato):
Si precisa che, in caso di partecipazioni qualificate l'imposta sostitutiva è pari al 4 % del valore delle partecipazioni.
L'"affrancamento" DL 138/2011 si distingue dalla "rivalutazione" DL 70/2011 perche':
I contribuenti (in questo caso persone fisiche) potranno quindi valutare la convenienza ad avvalersi dell'una o dell'altra previsione normativa. Non esiste una regola certa: la convenienza dipende dall'entita' della plusvalenza, dal valore complessivo della partecipazione, dai tempi previsti per la futura cessione.
L'imposta sostitutiva può essere versata utilizzando il modello F24, in un'unica soluzione o in tre rate annuali di uguale importo, con l'aggiunta dell'interesse annuo del 3%.