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Lunedì 24 novembre 2014

Lavoro a chiamata: eccezione al limite delle 400 giornate di lavoro effettivo in 3 anni solari per i settori del turismo, pubblici esercizi e spettacolo

a cura di: Studio Dott.ssa Cristina Orlando



Sono stati forniti chiarimenti dalla Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro in risposta all'Interpello n. 26 del 7 novembre 2014, relativamente al rapporto di lavoro a chiamata che, come stabilito dal D.Lgs. n.276/2003, art.34, viene ammesso, per ciascun lavoratore con lo stesso datore di lavoro, solo se non superi le 400 giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari, pena la trasformazione del rapporto di lavoro a chiamata in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

QUESITO POSTO NELLA ISTANZA DI INTERPELLO
Vengono richieste le seguenti delucidazioni: sulla corretta interpretazione del limite delle 400 giornate di effettivo lavoro nell'arco di 3 anni solari (art. 34, comma 2 bis, D.Lgs. n. 276/2003); sul fatto che l'eccezione per i settori del turismo,pubblici esercizi e spettacolo, si riferisca al CCNL applicato ai rapporti di lavoro intermittente oppure al settore di appartenenza dei datori di lavoro individuato come codice attività ATECO.

LA RISPOSTA ALL'INTEPELLO
Il Ministero del Lavoro al fine di rispondere al suddetto interpello ha acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali e della Direzione generale dei Sistemi informativi, dell'Innovazione tecnologica e della Comunicazione.
In base a questi pareri il Ministero ha fornito le risposte di seguito riportate.

Nel rispetto dei limiti di carattere oggettivo o soggettivo di cui agli articoli 34 e 40 del D.Lgs n. 276/2003 (casi di ricorso al lavoro intermittente, forma e comunicazioni, indennità di disponibilità, computo) il vincolo delle quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari si riferisce alle giornate di lavoro prestate successivamente al 28 giugno 2013 e l'eventuale superamento comporta la trasformazione del rapporto in un "normale" rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, ad eccezione dei settori "del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo". I datori di lavoro interessati dall'eccezione sono: quelli iscritti alla Camera di Commercio con il codice attività ATECO 2007 corrispondente ai citati settori produttivi e anche coloro che anche se non appartengono al Codice ATECO corrispondente ai settori in esame, svolgano attività proprie del settore turismo, pubblici esercizi e spettacolo applicando i relativi contratti collettivi.

COME INDIVIDUARE I DATORI DI LAVORO A CUI SI APPLICA TALE ECCEZIONE
Al fine di individuare i datori di lavoro interessati dalla suddetta eccezione, il Ministero rimanda ai criteri utilizzati nell'ambito delle comunicazioni obbligatorie "semplificate " ed espressi nelle Note n. 2369/2012 n. 4269/2012, secondo le quali, nei settori del turismo e dei pubblici esercizi, è possibile effettuare una comunicazione "sintetica" preventiva dei dati essenziali del lavoratore e del datore di lavoro, dalla quale sia possibile risalire senza alcun dubbio alla tipologia contrattuale e alla esatta identificazione del lavoratore a chiamata, da integrare con tutti i dati necessari entro i successivi tre giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro attraverso l'invio del modello UNILA V .
Successivamente, attraverso la Nota n. 4269/2012, il Ministero del Lavoro ha affermato che possono avvalersi della comunicazione "sintetica"preventiva sopracitata, in generale, tutte le aziende che svolgono attività proprie del settore turismo e pubblici esercizi, applicando i relativi contratti collettivi.

(Fonti: Ministero del Lavoro, Interpello n. 26 del 7 novembre 2014, Nota n. 2369/2012 , Nota n. 4269/2012, D.Lgs. n.276/2003 artt. 34-40)

Dott.ssa Cristina Orlando

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