Per esempio, in un nucleo familiare (composto da due genitori e due figli) in cui solo la madre e un figlio hanno redditi superiori alla soglia di euro 2.840,51, mentre il padre e l'altro figlio sono "a carico", questi ultimi per la madre rientrano nelle lettere a) e b) (coniuge) e c) (figli), mentre per il figlio nella lettera d) (altri familiari). Ne consegue che la madre ha il diritto di fruire delle detrazioni per il coniuge e per i figli, con precedenza rispetto al figlio, per il quale gli stessi rientrano tra gli altri familiari.
L'ordine delineato nell'art. 12 del TUIR, potrebbe però non rappresentare la reale contribuzione al sostegno dei componenti del nucleo familiare, non solo nell'ipotesi in cui i soggetti che precedono siano "a carico", ma anche nel caso in cui, pur non essendo a carico, detti soggetti abbiano redditi particolarmente bassi tali da far gravare il sostegno del nucleo stesso sugli altri familiari.
In tal caso, con la finalità di non voler sfavorire detti nuclei familiari, con la circolare 17/E del 24 aprile 2015 l'Agenzia Entrate ha comunicato che le detrazioni in esame possano essere fruite dai contribuenti per i quali i familiari "a carico" rientrino fra gli "altri familiari" (comunque conviventi o per i quali siano versati assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria) di cui alla lett. d) del comma 1 dell'art. 12 del TUIR, a condizione che detti contribuenti posseggano un reddito complessivo più elevato di quello posseduto dai soggetti per i quali i familiari a carico rientrerebbero nelle lett. a), b) e c), e che detti contribuenti ne sostengano effettivamente il carico.
Ricordiamo che i familiari che possono essere considerati "a carico", se conviventi, sono quelli indicati nell'art. 433 del Codice Civile, e quindi:
il coniuge; i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;Le detrazioni per coniuge e figli a carico spettano anche se questi non convivono con il contribuente e non risiedono in Italia. Per gli altri familiari a carico è invece necessario che questi convivano con il contribuente oppure ricevano da lui assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.