Notizie | Approfondimenti | Scadenze

Lunedì 13 luglio 2009

LE DICHIARAZIONI DEI REDDITI DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

a cura di: Fiscosport S.r.l.


Analisi dei quadri più comuni per le associazioni in "398" a cura del Rag. Pietro Canta, Consulente Regionale Fiscosport Liguria - Imperia

Le associazioni sportive dilettantistiche che, oltre al codice fiscale, hanno acquisito il numero di partita Iva per esercitare un'attività commerciale connessa agli scopi istituzionali, sono tenute alla presentazione della dichiarazione dei redditi (modello UNICO/ENC - Enti non commerciali), anche se hanno optato per il regime di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Tale regime forfetario, infatti, seppur cosiddetto "super semplificato" (che esonera, tra l'altro, dalla dichiarazione Iva) è comunque considerato un regime contabile che obbliga alla presentazione della dichiarazione dei redditi (indipendentemente dall'emissione o meno di fatture imponibili).

Le associazioni sportive dilettantistiche, titolari di partita Iva (ovvero anche le associazioni che, seppur dotate di solo codice fiscale, godono di redditi fondiari, di capitale o diversi), che hanno l'esercizio sociale coincidente con l'anno solare (1/1 - 31/12) devono rispettare come scadenza del pagamento delle imposte da dichiarazione il termine del giorno 16 del sesto mese dalla chiusura dell'esercizio (16 giugno) ovvero entro il giorno 16 del settimo mese (16 luglio), con una maggiorazione dello 0,40%. Entro lo stesso termine deve essere versato (ove dovuto) il primo acconto delle imposte per l'anno d'imposta successivo. E' altresì possibile dilazionare il pagamento delle imposte fino al mese di novembre (ovvero fino all'11° mese per le associazioni con esercizio non coincidente con l'anno solare).

La presentazione della dichiarazione è stata, invece, fissata al termine del nono mese dalla chiusura dell'esercizio (30 settembre per gli esercizi "solari") dalla legge n. 14/2009, che ha ripristinato la regola dei nove mesi (in luogo dei precedenti sette mesi) per la presentazione della stessa, che dovrà avvenire obbligatoriamente per via telematica.

Analizzati i termini di versamento e di presentazione della dichiarazione, proviamo ad addentrarci nei quadri che più di frequente si trova a dover affrontare il Dirigente sportivo alle prese con il modello Unico/ENC/2009: compilato il frontespizio della dichiarazione con tutti i dati richiesti (prevalentemente anagrafici), l'associazione che ha optato per la legge n. 398/1991 è tenuta alla compilazione del quadro RG - Reddito di impresa in contabilità semplificata e regimi forfetari. Ricordiamo che possono avvalersi di tale regime le associazioni sportive dilettantistiche che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciale proventi per un importo non superiore ad Euro 250.000 (art. 90, 2^ comma, legge n. 289/2002) e che abbiano optato per tale regime con effetto almeno dal 31 dicembre dell'anno precedente.

Dal momento che le associazioni sportive dilettantistiche (ma anche le pro-loco e le altre associazioni senza fini di lucro) determinano il reddito applicando all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività del 3% e aggiungendo le eventuali plusvalenze patrimoniali realizzate (a tassazione piena), vediamo ora come trasferire questi dati nel modello ministeriale: al rigo RG2, colonne 2 e 3, occorre indicare l'imponibile degli introiti di natura commerciale, mentre il rigo RG6, colonne 1 e/o 2, è destinato ad accogliere gli importi delle plusvalenze patrimoniali eventualmente realizzate. Il totale dei righi da RG2 a RG10 va indicato al rigo RG11. Al rigo RG21, colonna 4 (con riporto nell'apposito spazio di colonna 1), occorre indicare i costi forfetariamente riconosciuti, pari al 97% degli introiti di natura commerciale (di cui al rigo RG2). Nei righi RG23, RG26, RG29 e RG31 va indicato il reddito d'impresa forfetariamente determinato. Ultimo accorgimento per il quadro RG è la barratura dell'apposita casella denominata "Altre Associazioni".

Se l'associazione non ha altre tipologie di introiti (ad es. di natura fondiaria, di capitale, diversi, ecc.), la compilazione della dichiarazione prosegue nel quadro RN - sezione IRES: nel rigo RN7, RN13 (colonna 4) e poi nel rigo RN16, occorre riportare l'importo di cui al rigo RG31; a colonna 1 del rigo RN17 riporto l'imponibile Ires soggetto all'aliquota ordinaria, mentre nella colonna 2 dello stesso rigo la determinazione dell'imposta netta Ires applicando ai ricavi determinati forfetariamente (rigo RG31) l'aliquota del 27,50% (che dal 1/1/2008 ha sostituito la vecchia aliquota Ires del 33%), imposta netta che poi va riportata anche al rigo RN19 e RN21. Al rigo RN28 va indicata l'imposta dovuta o l'importo "differenza" a favore del contribuente. Eventuali ritenute d'acconto subite (ad esempio sui contributi da parte di enti pubblici, quando soggetti ad imposta) devono essere indicate nel rigo RN26 e costituiscono importi da sottrarre all'imposta, così come gli acconti relativi al periodo d'imposta 2008 versati (rigo RN33 colonne 2 e 4) o le eccedenze d'imposta da precedente dichiarazione (RN30, RN31). Al rigo RN36 va indicata l'IRES dovuta, mentre al rigo RN37 l'imposta a credito (se la sommatoria dei righi RN28 > RN33 ha esito negativo), con riporto di quest'ultima al rigo RN40.

Naturalmente tale sommaria ricostruzione della compilazione di un modello Unico/ENC per un'associazione in regime L. 398/91 non può e non vuole essere esaustiva di ogni casistica che deve essere attentamente analizzata dal Dirigente sportivo o dal consulente che predispone la dichiarazione. Ci siamo, infatti, limitati ad analizzare il caso più semplice ma anche più ricorrente per una piccola associazione sportiva dilettantistica che si avvale di tale regime forfetario.

Nicola Forte Pietro Canta

AteneoWeb

Via Nastrucci, 23 | 29122 Piacenza | Italy
staff@ateneoweb.com