LA SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI E LE FERIE DEI MAGISTRATI
Il decreto legge 132/2014 riduce da 46 a 26 giorni, decorrenti dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, la sospensione dei termini processuali e da 45 a 30 giorni le ferie dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato. Sono due cose molto diverse tra loro, ma molto strettamente correlate. La prima riduce le attività degli uffici giudiziari e l'attività degli avvocati per evitare che durante l'estate sia difficile comunicare i provvedimenti del giudice, ovvero gli atti degli avvocati, alle parti, ai testimoni, ai consulenti, ai periti, agli stessi avvocati. Le ferie, o vacanze, dei giudici garantiscono anche a questa categoria un po' particolare di pubblici dipendenti il periodo di riposo annuale, che spetta a tutti i lavoratori. Durante il periodo di sospensione dei termini gli uffici giudiziari non chiudevano (e non chiuderanno); un adeguato numero di magistrati rimaneva (e rimarrà) in servizio per la trattazione dei procedimenti sottratti dalla legge alla sospensione dei termini in ragione dell'urgenza che li connota. Tutti gli altri magistrati erano obbligati (come gli insegnanti) a fruire delle ferie durante il periodo di sospensione dei termini, e ne spendevano buona parte per la redazione dei provvedimenti relativi ai processi trattati prima della sospensione del periodo feriale e anche per lo studio dei processi fissati nelle udienze calendarizzate subito dopo la fine del periodo di sospensione. Per tal via il sistema poteva programmare il lavoro giudiziario nel periodo cosiddetto ordinario, contando in via generale sulla presenza di tutti i magistrati in servizio in ciascun ufficio giudiziario, salvo quelli che avevano lavorato nelle sezioni feriali.
TEMPO DI LAVORO FLESSIBILE E DIRITTO AL GODIMENTO DEL RIPOSO ANNUALE
I magistrati non devono "timbrare il cartellino" ma, ovviamente, sono tenuti a partecipare alle udienze calendarizzate, rispettandone l'orario di apertura (non è previsto e, ovviamente non è prevedibile, alcun tempo massimo di durata delle udienze e dei lavori delle succesive camere di consiglio) e sono obbligati a rispettare i termini processuali previsti dalla legge per il deposito dei provvedimenti giudiziari. Termini che ieri come oggi decorrevano e decorrono incessantemente non solo durante la fruizione del periodo di ferie ma, addirittura, anche durante la malattia del giudice. E, di fatto, prima della riforma, accadeva che i magistrati, molto spesso, in ferie non ci andavano proprio, perché "Convivono coi propri fascicoli tutto l'anno (…). Le volte che parte in vacanza, il giudice si porta i fascicoli con sé" . Era questa l'inevitabile conseguenza della flessibilità del tempo di lavoro dei magistrati. Il decreto legge 132/2014 conferma il diritto dei magistrati a godere del periodo di riposo annuale e rimette agli organi di autogoverno delle magistrature (servizio novità) l'approntamento di misure organizzative per garantirne l'effettività. Tra queste probabilmente dovrà inseririsi anche il calcolo ad personam dei giorni spesi da ciascun giudice per la redazione di tutti i provvedimenti che devono essere depositati a ridosso del periodo feriale. Tutto ciò rischia di intralciare l'organizzazione del lavoro degli uffici giudiziari, perché durante il periodo cosiddetto ordinario potrebbero essere in ferie alcuni magistrati, con buona pace dei progetti di definizione delle controversie e di riduzione dell'arretrato, previsti dall'articolo 37 Dl 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni nella legge15 luglio 2011 n. 111 e degli obiettivi in essi individuati.
I DATI CEPEJ
Il numero dei procedimenti pendenti e la loro durata media dipendono dal numero delle cause in entrata e dal rapporto tra questo numero e quello dei procedimenti che ciascun giudice può decidere in un anno. Secondo i dati Cepej (Commission européenne pour l'efficacité de la justice, Commissione europea per l'efficienza della giustizia), nonostante il numero di giorni di ferie, oggi considerato eccessivo, i magistrati hanno raggiunto i più alti livelli di produttività nel panorama europeo.
CAMBIARE VERSO
Il fatto è che per cambiare verso alla situazione inaccettabile, della giustizia e, in particolare di quella civile, occorreva (e occorre) cambiare verso prima di tutto nelle modalità di approccio ai problemi ed evitare semplificazioni e slogan. L'incremento del numero di definizione dei processi e la riduzione dell'arretrato richiedono riforme organiche e davvero semplificatrici del processo civile, più coraggiose di quelle introdotte dal Dl 132/2014, nuovi investimenti economici per l'ammodernamento delle tecnologie informatiche, il reclutamento immediato di nuovi e giovani magistrati per provvedere alla copertura della pianta organica e dei posti che rimarranno scoperti per effetto della riforma, giusta e condivisibile, dell'abbassamento dell'età pensionabile dei magistrati, lo sblocco del turn over del personale di cancelleria, ormai ridotto al lumicino in tutti gli uffici. In assenza di interventi di tal fatta, la riduzione delle ferie dei magistrati non produrrà effetti miracolosi, ma rischia solo di diventare fattore di complicazione e di inefficienza della giustizia ordinaria.
a cura di Amelia Torrice, presidente di sezione presso la sezione lavoro della Corte di appello di Roma.