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Venerdì 9 ottobre 2009

LE NOVITÀ IN MATERIA DI RISCOSSIONE NELLA MANOVRA D'ESTATE

a cura di: Bollettino Tributario d'Informazioni


SOMMARIO: 1. Pignoramento presso terzi e obblighi del sostituto d'imposta - 2. Termini per la notifica delle cartelle di pagamento e discarico per inesigibilità - 3. Rateazione dell'IVA da adeguamento agli studi di settore - 4. Potenziamento dei mezzi di tutela del credito erariale - 5. Sostituzione della firma autografa.

La tradizionale manovra d'estate non ha mancato di produrre l'ennesimo intervento sulla disciplina della riscossione, anche se questa volta si tratta di modifiche tutto sommato non di grande rilevanza sistematica, seppure di significativo impatto pratico. L'art. 15 del D.L. 1° luglio 2009, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102), reca infatti misure in materia di pignoramento presso terzi, di termini per la notifica della cartella di pagamento e di disciplina degli strumenti cautelari posti a tutela del credito erariale per imposta, sanzioni e interessi, che si aggiungono a disposizioni di carattere puntuale di varia natura. Il presente scritto intende esaminare le principali innovazioni apportate.

1. Pignoramento presso terzi e obblighi del sostituto d'imposta

La novella è intervenuta a integrazione della disposizione contenuta nell'art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Si ricorderà come a mente di tale norma l'obbligo di effettuazione della ritenuta sussista altresì nell'ipotesi in cui le somme aventi natura reddituale vengano corrisposte in esito a procedure esecutive, anche nell'ambito del pignoramento presso terzi. Il tenore testuale della previsione citata , inoltre, deponeva chiaramente nel senso della natura interpretativa della stessa, emanata proprio allo scopo di dirimere le controversie insorte sulla esatta individuazione del momento genetico dell'obbligo di effettuazione delle ritenute. Con tale disposizione, dunque, il legislatore aveva inteso chiarire, in modo inequivoco, che gli adempimenti del sostituto d'imposta non dipendono dalla natura volontaria o coattiva del pagamento dei redditi né dalla circostanza che il soggetto erogante intervenga quale obbligato per conto di terzi. È dunque evidente che, in linea di principio, era difficile dubitare della immediata precettività della norma in oggetto. In virtù della integrazione apportata dal D.L. n. 78/2009, viene precisato che, nell'ipotesi del pagamento eseguito in dipendenza del pignoramento presso terzi, il terzo, se sostituto d'imposta, deve operare una ritenuta d'acconto del 20 per cento «secondo modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate». Come è agevole constatare, le modifiche introdotte sono di tre ordini.

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