Il d. lgs. attua l'articolo 2, comma 3 , lettera a) della legge 11 marzo 2014 n. 23 (legge delega per la riforma fiscale).
Le nuove commissioni censuarie locali saranno 106 (vedi tabella in calce), a cui aggiungere la commissione censuaria centrale con sede a Roma che avrà funzione di "supervisore".
Alle commissioni censuarie locali, che si devono insediare entro un anno dall'entrata in vigore del decreto legislativo, spetta il compito, tra l'altro, di validare le funzioni statistiche determinate dall'Agenzia delle Entrate, che sono alla base della revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati. Tali funzioni statistiche, in base alla legge delega, devono esprimere la relazione tra il valore di mercato, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale, anche all'interno di uno stesso comune.
La Commissione censuaria centrale deciderà sui ricorsi dell'Agenzia delle Entrate e dei Comuni contro le decisioni delle commissioni censuarie locali in materia di qualità, classi e tariffe d'estimo dei terreni e in materia di categorie, classi e tariffe d'estimo dei fabbricati. Inoltre la Commissione centrale eserciterà poteri sostitutivi nel caso in cui le commissioni locali non provvedessero alla validazione delle funzioni statistiche.
Sia le commissioni censuarie locali che quella centrale saranno articolate in tre sezioni:
una competente in materia di catasto dei terreni,
una competente in materia di catasto urbano
e la terza specializzata in materia di revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati.
La nomina dei componenti delle commissioni censuarie locali, 6 effettivi e 6 supplenti, spetta al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la commissione, sulla base di designazioni fatte pervenire dall'Agenzia delle Entrate, dall'Anci e dal Prefetto. Faranno parte delle commissioni i rappresentanti delle amministrazioni coinvolte, magistrati, professionisti, docenti qualificati in materia di economia e di estimo urbano e rurale, esperti di statistica e di econometria. La composizione della commissione locale di Trento e Bolzano sarà integrata da un componente scelto tra i dipendenti di ruolo della Provincia autonoma.
La Commissione censuaria centrale prevede invece 25 componenti effettivi (di cui 4 di diritto) e 21 supplenti, più il presidente. Per i componenti di diritto (il direttore dell'Agenzia delle Entrate e 3 direttori centrali dell'Agenzia) non sono previsti i supplenti perché ad essi è riconosciuta la possibilità di conferire apposita delega per la partecipazione alle sedute. Le nomine degli altri componenti avviene con un decreto del ministro dell'Economia sulla base delle designazioni pervenute dall'Anci, dagli organi di autogoverno della magistratura e di alcuni ministeri.
Sono incompatibili con il ruolo di componente delle commissioni: i parlamentari, i membri del governo e delle giunte regionali e comunali, i soggetti che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei movimenti politici, i prefetti. Tra i motivi di incompatibilità vi sono anche l'appartenenza alla Guardia di Finanza, ai Corpi di polizia, alle Forze armate, la rappresentanza di contribuenti nei rapporti con l'amministrazione finanziaria o con i Comuni nell'ambito di controversie tributarie.
I presidenti e i componenti delle commissioni censuarie restano in carica per 5 anni, non rinnovabili, e il loro operato deve essere ispirato ai principi di terzietà, imparzialità e neutralità.
AMBITO REGIONALE
SEDI ‐ AMBITO PROVINCIALE
VALLE D'AOSTA
AOSTA
PIEMONTE
ALESSANDRIA
ASTI
BIELLA
CUNEO
NOVARA
TORINO
VERBANIA
VERCELLI
LIGURIA
GENOVA
IMPERIA
LA SPEZIA
SAVONA
LOMBARDIA
BERGAMO
BRESCIA
COMO
CREMONA
LECCO
LODI
MANTOVA
MILANO
MONZA
PAVIA
SONDRIO
VARESE
VENETO
BELLUNO
PADOVA
ROVIGO
TREVISO
VENEZIA
VERONA
VICENZA
TRENTINO ALTO ADIGE
BOLZANO
TRENTO
FRIULI VENEZIA GIULIA
GORIZIA
PORDENONE
TRIESTE
UDINE
EMILIA ROMAGNA
BOLOGNA
FERRARA
FORLI'
MODENA
PARMA
PIACENZA
RAVENNA
REGGIO EMILIA
RIMINI
TOSCANA
AREZZO
FIRENZE
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA
MASSA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA
UMBRIA
PERUGIA
TERNI
MARCHE
ANCONA
ASCOLI PICENO
FERMO
MACERATA
PESARO
LAZIO
FROSINONE
LATINA
RIETI
ROMA
VITERBO
ABRUZZO
CHIETI
L'AQUILA
PESCARA
TERAMO
MOLISE
CAMPOBASSO
ISERNIA
CAMPANIA
AVELLINO
BENEVENTO
CASERTA
NAPOLI
SALERNO
PUGLIA
ANDRIA
BARI
BRINDISI
FOGGIA
LECCE
TARANTO
BASILICATA
POTENZA
MATERA
CALABRIA
CATANZARO
COSENZA
CROTONE
REGGIO CALABRIA
VIBO VALENTIA
SICILIA
AGRIGENTO
CALTANISSETTA
CATANIA
ENNA
MESSINA
PALERMO
RAGUSA
SIRACUSA
TRAPANI
SARDEGNA
CAGLIARI
NUORO
ORISTANO
SASSARI