Rispetto alle forme di collaborazione tra imprese già note (si pensi al consorzio, alla Associazione Temporanea di Imprese, alle joint ventures), il contratto di rete consente di disciplinare relazioni plurilaterali di scambio e di collaborazione, prima forzate ad un ambito bilaterale avvalendosi di un collegamento contrattuale o costrette ad accontentarsi di un coordinamento informale. La differenza fondamentale di tali forme di cooperazione imprenditoriale risiede nello "scopo" specifico dell'aggregazione fra le imprese partecipanti e nell'assenza nel raggruppamento temporaneo di imprese e nel consorzio di un programma comune duraturo e non limitato al compimento di un affare specifico o alla disciplina delle "fasi" della rispettiva attività di impresa. In particolare, la stessa giurisprudenza amministrativa ha chiarito che il raggruppamento temporaneo di imprese non è altro che un mezzo tecnico tramite il quale ciascuna impresa persegue un interesse "proprio", distinto da quello delle altre imprese partecipanti. Inoltre il contratto di rete beneficia di agevolazioni fiscali.
Ciò che più rileva è che il legislatore non ha voluto espressamente prefissare schemi fissi o modelli rigidi da imporre alle imprese. La legge fissa solo dei paletti su alcuni elementi contrattuali generali. Lo strumento è duttile e si presta ad essere tarato sulle diverse esigenze delle imprese. Avv. Gabriella Opromolla