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Venerdì 23 marzo 2012

Liberalizzazioni: aggiornamenti sul decreto

a cura di: Dott. Silla Cellino


Il 22 marzo è stato convertito in legge il DL 1/2011, cosiddetto "Decreto liberalizzazioni e Cresci Italia". Facciamo il punto su alcune modifiche intervenute rispetto alla lettura originaria, con particolare riguardo all'ambito lavoristico.
Il Decreto Legge 1/2011, cosiddetto "Decreto liberalizzazioni e Cresci Italia", di cui ho dato ampio conto in precedenza per la parte riguardante la questione lavoro ed altri aspetti collegati, ha subito profonde modifiche nel suo primo passaggio parlamentare al Senato e queste modifiche sono state confermate definitivamente nel secondo passaggio, quello della Camera. Sì, perché il governo, sia pure in mezzo a molte polemiche, ha posto la questione di fiducia, proprio per evitare di dover ricorrere ad un nuovo voto al Senato per il quale quasi certamente sarebbero mancati i tempi tecnici. E' possibile anche che molte di queste modifiche si debbano considerare per come sono, ma solo allo stato attuale, anche perché, di fronte alla improrogabile necessità di doverlo approvare nella forma licenziata dal Senato, già numerose sono le intenzioni manifestate di intervenire soprattutto settorialmente con modifiche di legge successive. In altre parole è possibile che ci si debba tornare sopra anche per commentare.

Le società giovanili. Procedendo con ordine secondo la sequenza degli articoli, viene confermata l'istituzione della società semplificata a responsabilità limitata riservata alle persone fisiche che non abbiano compiuto i 35 anni di età alla data di costituzione. Vengono apportate diverse modifiche rispetto alla stesura originaria del decreto, tra cui la principale ed anche più divulgata è la ritrovata necessità della costituzione sotto forma di atto notarile, non presente nella formulazione governativa, ma in esenzione da diritti di bollo e di segreteria e senza oneri notarili: in pratica una costituzione del tutto gratuita, parrebbe. In realtà, anche se il testo dell'emendamento recita testualmente che l'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da questi oneri, c'è chi sostiene - ad esempio tra i movimenti dei consumatori - che invece una certa spesa rimanga e che questa sia in particolare da ritrovarsi in altri oneri relativi al registro delle imprese per imposta di registro e iscrizione, pari complessivamente a 258 euro, nonché del diritto annuale CCIAA, ma in questo caso si tratterebbe di un normale e ricorrente onere di gestione.
Altra novità è che l'atto costitutivo, oltre quanto già previsto nel testo originario del decreto, debba indicare anche gli amministratori, i quali debbono essere scelti tra i soci. E' evidente la ratio di questa disposizione, in quanto la precedente stesura lasciava via libera ad amministratori di qualsiasi età con il rischio di una interposizione fittizia di soci con età inferiore ai 35 anni, ma con cariche e responsabilità amministrative detenute da altri. Infine è da notare che, come già per la precedente formulazione, la società a responsabilità limitata semplificata non può essere considerata immediatamente praticabile, in quanto si dovrà attendere l'emanazione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di un regolamento con il quale verrà tipizzato lo statuto standard e saranno individuati i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci.

Le professioni regolamentate. Poche le modifiche effettuate e le novità introdotte. Ribadita l'abrogazione delle tariffe professionali regolamentate nel sistema degli ordini, è stata colmata la lacuna che si era venuta a creare nel sistema delle tariffe da applicare in caso di liquidazione dei compensi da parte degli organi giurisdizionali, argomento che aveva dato adito a dubbi e anche ricorsi sulla costituzionalità del decreto. La questione viene risolta stabilendo un principio generale ed una fase transitoria definita: il principio generale è che nei casi in questione per il compenso del professionista si debba far riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministero vigilante; la fase transitoria è stabilita fino all'entrata in vigore dei detti decreti e comunque non oltre 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto e prevede che, solo limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, continueranno ad applicarsi le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legge, cioè il 25 gennaio 2012.

Non sostanziali le novità anche in fatto di preventivi. Nel decreto legge ne era stabilito l'obbligo, eventualmente anche in forma scritta, su richiesta del cliente; ora questa previsione risulta un po' attenuata, nel senso che la forma scritta non è più prevista, anche se ogni buon professionista nel suo stesso interesse non dovrebbe essere alieno dall'adozione di questa formalità, almeno per determinate professioni che hanno rapporti prevalentemente con le aziende. Restano invece tutte le altre caratteristiche del preventivo che deve far riferimento al grado di complessità dell'incarico ed alla chiarezza degli oneri da sostenere da parte del cliente, ivi compresi le spese vive, quelle di legge nonché l'eventuale parte contributiva e previdenziale. Confermata inoltre l'informativa sui dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale, anche se su questi dati e quali debbano essere sarebbe stata auspicabile una maggiore chiarezza.

Più attinente in qualche modo con gli argomenti lavoristici è invece la sorte dei tirocinanti. Di questa si era già detto in occasione del primo commento al decreto legge, dando atto del criterio di equità con cui era stato affrontata la delicata questione del praticantato, ma lamentando anche la perdita della recente conquista del compenso da parte dei tirocinanti, come fu stabilito nella manovra dell'agosto 2011. Le modifiche apportate al decreto legge recuperano in parte questa esigenza, però troppo in parte: allora infatti fu stabilito che al tirocinante doveva essere riconosciuto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto, oggi invece si parla solo di un generico rimborso spese forfettariamente concordato, però soltanto dopo i primi sei mesi di tirocinio. Il che, indipendentemente dall'incerta natura anche fiscale di questo rimborso spese, va ad inserirsi in un'area molto pericolosa ed indeterminata, nella quale la difesa dagli abusi non è garantita. Curiosa infine la circostanza che di detto compenso si parli al termine del quarto comma, quello dei preventivi, e non del sesto, quello appunto dedicato a tutta la materia del tirocinio.

Liberalizzazione delle farmacie. Nel trattare del decreto legge alla sua uscita erano stati individuati alcuni punti suscettibili di commento e valutazione dal punto di vista lavoristico: oggi la situazione è radicalmente cambiata, dato che il testo è stato quasi completamente riscritto e parecchie delle previsioni del decreto non sono state prese in considerazione, particolarmente quelle che avevano attinenza con alcune problematiche riguardanti questioni di lavoro. Non interessa pertanto trattare in questa sede di alcuni argomenti modificati, quali il numero previsto delle farmacie in rapporto agli abitanti né i criteri per l'assegnazione delle sedi vacanti o quanto altro innovato in materia di concorsi per l'aggiudicazione delle farmacie, mentre invece è da sottolineare che alcune delle previsioni che interessavano direttamente o indirettamente questioni di lavoro sono state modificate in maniera sostanziale oppure del tutto tolte dall'articolato.
E' stata tolta dall'articolato l'istituzione di un'indennità particolare a favore dei farmacisti titolari di farmacia nei centri abitati con meno di mille abitanti, previsione che aveva destato perplessità soprattutto da parte dell'Enpaf che avrebbe dovuto costituire un apposito fondo di solidarietà, ma che non piaceva neppure al Sunifar, il sindacato delle farmacie rurali. Però l'impressione è che l'ipotesi non sia accantonata e che si riprenda a discuterne per l'emanazione di un provvedimento separato, in cui comunque dovranno essere rese più chiare alcune condizioni soprattutto in merito alla natura reddituale e fiscale dell'indennità, come ho evidenziato nel mio precedente intervento.

E' stata modificata invece la disposizione che prevedeva un livello di fatturato al di sopra del quale scattava l'obbligo di valersi di uno o più farmacisti collaboratori per mantenere la convenzione SSN: mentre il testo originario affidava la determinazione di tale livello ad un decreto ministeriale, ora tale previsione avverrà in sede di rinnovo dell'accordo collettivo nazionale sulla disciplina dei rapporti tra il SSN e le farmacie. In pratica le farmacie riconquistano un potere contrattuale che il decreto legge aveva loro sottratto.
E' stata mantenuta invece la possibilità di orari di apertura diversi da quelli obbligatori stabiliti dalle autorità competenti e con le incidenze sulla distribuzione degli orari di lavoro previste dalla contrattazione nazionale, come già trattato nel precedente articolo.

Trasporto ferroviario e contrattazione collettiva. Nella precedente nota, commentando l'abrogazione avvenuta nel decreto dell'obbligo di adozione del contratto collettivo nazionale di settore da parte degli operatori privati, s'immaginava l'apertura di un serrato confronto sindacale, che infatti c'è stato ed ha prontamente portato ad una diversa formulazione dell'art. 47. La ratio del provvedimento era quella "di definire una cornice di regole unitarie contrattuali per il comparto dei trasporti, attraverso la convergenza e la sottoscrizione da parte di tutte le organizzazioni datoriali e dei lavoratori di un nuovo contratto collettivo nazionale della mobilità, sulla base dell'elaborazione sin qui sviluppata, anche al fine di favorire un ordinato processo di apertura concorrenziale di tale settore improntato sul confronto tra diversi progetti industriali e non sulla competizione dei lavoratori". Sono parole dell'on. Michele Meta, primo firmatario di un odg in proposito presentato alla Camera. Le richieste sono state accolte a metà, nel senso che il ripristino del vincolo di rispetto dei contratti collettivi vale solo con esclusivo riferimento alla regolazione dei trattamenti di lavoro del personale, con il che si accolgono le motivazioni di carattere economico e non quelle di politica industriale come sembrava essere nello spirito dell'ordine del giorno. Non è questa la sede per fare valutazioni in proposito.

in corso di pubblicazione su Consulenza, ed. Buffetti

Dott. Silla Cellino

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