L'assunto di fondo della decisione è che l'acquisizione di "forza lavoro" attraverso la mobilità inteistituzionale non costituisce di per sé una operazione finanziariamente neutra tale da giustificare l'esenzione dal divieto imposto dal legislatore statale.
Ad avviso del collegio, infatti, anche se la mobilità costituisce uno strumento che contribuisce ad un ottimale utilizzo del personale pubblico, si tratta pur sempre di uno scambio che "se dal lato dell'ente cedente consente di beneficiare di un risparmio di spesa, che pur incide sui presupposti per procedere a nuova assunzione, dal lato dell'ente che attua una mobilità in entrata … grava senza dubbio negativamente sulla spesa di personale".
Di conseguenza se è vero che il legislatore manifesta un certo favor per l'istituto prevedendo che la mobilità in entrata non incide sulle eventuali e ulteriori assunzioni che l'ente voglia operare, di modo che Espletate le procedure di mobilità l'amministrazione ricevente resta, infatti, libero di effettuare un numero di assunzioni compatibile con il regime vincolistico e con le vacanze residue di organico.", non può d'altra parte non considerarsi che l'incremento della dotazione organica costituisce comunque un fettore suscettibile di pregiudicare ulteriormente equilibri finanziari già di per sé piuttosto fragili.
In particolare la Corte sottolinea che qualora fosse consentito ad enti che hanno sforato il tetto di costi di personale, di acquisire in mobilità nuove unità, "il conseguimento dell'obiettivo del contenimento della spesa di personale in rapporto alla spesa corrente sarebbe ancor più difficile da raggiungere negli esercizi finanziari futuri a causa dell'ulteriore incremento della spesa di personale dovuto alla unità di personale assunta in mobilità".
Ciò vale naturalmente qualora i costi derivanti dall'acquisizione di nuovi dipendenti non siano compensati attraverso proporzionali riduzioni di oneri.
In altri termini lo scambio di dipendenti in mobilità con altro comune soggetto al patto di stabilità; non presenta controindicazioni quando ne deriva una contrazione dei costi di personale tale da ridurne l'incidenza percentuale nei limiti consentiti dall' art. 76, comma 7 della L. 133/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
Ma per realizzare queste condizioni è necessario che l'amministrazione ceda un maggior numero di dipendenti rispetto a quelli acquistati, o che le unità cedute siano inquadrate in una posizione economica inferiore rispetto a quelle acquisite.
Diverso, ovviamente, è il caso in cui attraverso la mobilità un ente acquisti un dipendente inquadrato in una posizione economica superiore rispetto a quello ceduto, perché in questa ipotesi bisogna considerare che l'operazione comporterebbe comunque un incremento delle spese connesse alla contrattazione integrativa, che rientrano appieno nell'ambito della categoria della spesa di personale.
Per queste ragioni, d'altra parte, le Sezioni Riunite hanno rilevato che "l'ente di destinazione potrà procedere alla costituzione del nuovo rapporto solo nei limiti consentiti dalla normativa limitativa in materia di nuove assunzioni e di contenimento della spesa di personale." (SS.RR. deliberazione n.59/2010).
(Corte dei Conti, Sez. Reg.le Toscana, deliberazione n. 294 del 08.11.2011)
Dario Immordino