Dal momento che dal 1 luglio 2018 è vietato il pagamento delle retribuzione e dei compensi mediante l'utilizzo del denaro contante, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, attraverso la Nota n. 5828 del 4 luglio 2018:
ha definito più nel dettaglio come calcolare la sanzione amministrativa nel caso si verifichi la violazione del divieto di pagamento in contanti delle retribuzioni; ha fornito alcuni chiarimenti sui mezzi di pagamento permessi.L'obiettivo di questi provvedimenti è quello di tutelare i diritti dei lavoratori attraverso modalità di pagamento tracciabili e verificabili.
DIVIETO DI PAGAMENTI DELLE RETRIBUZIONI IN CONTANTI
Dal 1 Luglio 2018 la Legge n. 205/2017 (c.d. "Legge di Bilancio 2018 ") ha definito esplicitamente quali sono le modalità di pagamento delle retribuzioni/compensi dei lavoratori/collaboratori previste dal legislatore:
Sono esclusi dal divieto di pagamento delle retribuzioni in contanti: i rapporti di lavoro instaurati con le Pubbliche Amministrazioni e i rapporti di lavoro domestico.
SANZIONI
Il pagamento della retribuzione utilizzando il denaro contante comporterà l'emissione, da parte degli organi di vigilanza, di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 1.000, a euro 5.000.
L'Ispettorato Nazionale del lavoro, attraverso la Nota n. 5828 del 4 luglio 2018, ha fornito precise indicazioni sulla modalità di calcolo della sanzione amministrativa precisando che:
Ad esempio se non è stata pagata la retribuzione attraverso le modalità consentite dal 1 luglio 2018 per 2 mensilità, la sanzione sarà la stessa sia che i lavoratori coinvolti siano tutti i dipendenti del datore di lavoro sia che i lavoratori coinvolti siano anche solo uno.
(Fonti:Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la Nota n. 5828 del 4 luglio 2018, Legge n. 205/2017: Legge di Bilancio 2018)