Sono esclusi dall'inoltro telematico i soggetti privi di sostituto d'imposta o che, pur potendo presentare il Modello 730, sono tenuti a comunicare i propri dati tramite appositi quadri del Modello Unico.
Nel caso in cui l'individuo coinvolto nella procedura non riesca a rispettare i dettami temporali imposti dalla normativa e proceda alla presentazione dopo il 30 settembre,
potranno configurarsi due situazioni:
il contribuente procede all'invio entro 90 giorni dalla scadenza: il dichiarativo è considerato valido ma verrà applicata una sanzione da 258 a 1.032 euro, che può aumentare fino al doppio per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili. L'importo può essere ridotto a 1/10 della soglia minima - 25 euro - in caso di versamento spontaneo;
la trasmissione avviene oltre 90 giorni dalla scadenza: in questo caso il modello di dichiarazione viene considerato omesso, con le conseguenze sanzionatorie del caso.
Nel primo caso esposto, il contribuente che deciderà di aderire al versamento spontaneo dovrà compilare il Modello F24 con il codice tributo 8911, utilizzato in relazione a sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie riferite a imposte sui redditi.
Si ricorda inoltre che, come stabilito dal D. Lgs. n. 471/1997, in caso di omessa dichiarazione il soggetto dichiarante incorre in una sanzione che va dal 120% al 240% delle imposte dovute (con un minimo di € 258) nel caso in cui il dichiarativo esponga un debito d'imposta, mentre è prevista una penalità quantificabile da un minimo di € 258 ad un massimo di € 1.032 qualora il modello non preveda il versamento di imposte.