Questo è quanto afferma una sentenza della Corte d'appello di Torino del 20 dicembre 2013.
Il caso in esame riguarda l'accertamento del tasso applicato in un rapporto di mutuo nel quale era compresa anche la sottoscrizione di una polizza assicurativa a garanzia del rimborso del prestito. La banca sosteneva che il costo della polizza non dovesse essere incluso nel calcolo del tasso effettivo globale perché le istruzioni emanate dalla Banca d'Italia, vigenti all'epoca della conclusione del contratto, escludevano tale tipologia di spesa dal calcolo del TEG.
La Corte d'appello non ha accettato tale tesi, stabilendo con la citata sentenza quanto segue: "il TEG applicato alla singola operazione va accertato dal Giudice unicamente sulla base dell'art. 644 del codice penale che prevede che "per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito e, ove presenti, di eventuali disposizioni di legge aventi pari forza; non hanno alcuna efficacia a tal fine le istruzioni impartite dalla Banca d'Italia per rilevare il TEGM, sia perché non rivolte, come si è detto, a stabilire il tasso effettivo globale di una singola operazione, sia perché non aventi comunque, neppure in astratto, portata derogatrice né integratrice della norma di cui sopra, nella parte in cui indica come calcolare il tasso effettivo globale."
Dott. Paolo Barbieri