In questi casi l'emissione della nota di credito non soggiace alla regola temporale annuale dall'effettuazione dell'operazione.
Non è stato compreso tra le ipotesi di mancato pagamento il caso del committente/cessionario che acceda a una delle procedure di esdebitazione da sovraindebitamento regolate dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3.
Il "nuovo" art. 26 individua anche la data dalla quale il creditore può emettere la nota di variazione. In particolare prevede che la facoltà di emettere la nota di credito decorre
"a) a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
b) a causa di procedure esecutive rimaste infruttuose."
Pertanto non si dovrà più attendere la conclusione della procedura e l'IVA potrà essere recuperata all'avvio della procedura concorsuale. Qualora poi il creditore dovesse incassare il suo credito o una parte dello stesso, scatterà l'obbligo di emettere corrispondente nota di variazione in aumento.
Per quanto riguarda le procedure esecutive individuali ricordiamo che le stesse si considerano infruttuose:
Per espressa previsione dell'art. 26, comma 5, riformulato nel caso in cui il cedente o prestatore si avvalga della facoltà di emettere la nota di variazione per mancato pagamento a carico del soggetto di cui al quarto comma, lettera a), il curatore non deve procedere alla registrazione del documento ricevuto.
ATTENZIONE: decorrenza delle novità
Per espressa previsione normativa le disposizioni che riguardano l'emissione di nota di credito "immediata" in caso di procedure concorsuali (lett. a)) si applicheranno nel caso in cui il committente o cessionario sia assoggettato a una procedure concorsuale successivamente al 31 dicembre 2016.