Perdite su crediti di modesta entità - Gli elementi certi e precisi sussistono, in ogni caso, nell'ipotesi di rilevazione in bilancio di una perdita relativa a crediti di modesta entità che risultano scaduti da almeno sei mesi. Dopo questo termine, la perdita può essere fiscalmente dedotta. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta a un importo non superiore a 5mila euro per le imprese di più rilevante dimensione e a 2.500 euro per le altre imprese. L'importo limite viene verificato sul singolo credito, eccetto nel caso di rapporti giuridici unitari tra le controparti. Possono essere dedotte le perdite sui crediti per i quali il periodo di sei mesi è decorso prima del 2012 e la perdita è imputata nell'esercizio 2012 o nei successivi.
Perdite in caso di accordi di ristrutturazione - Anche in caso di accordi di ristrutturazione, come già previsto originariamente dalla norma per le procedure concorsuali (ad esempio il fallimento, la liquidazione coatta amministrativa), è ammessa la deducibilità della perdita su crediti. La circolare, in particolare, chiarisce che, una volta aperta la procedura, l'individuazione dell'anno in cui dedurre la perdita su crediti deve avvenire secondo le ordinarie regole di competenza.
Crediti prescritti - La perdita può essere dedotta anche per i crediti il cui diritto alla riscossione è prescritto, indipendentemente dalla circostanza che il credito sia di modesta entità.
Crediti cancellati dal bilancio Ias/Ifrs - Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali (soggetti Ias/Ifrs), gli elementi certi e precisi sussistono anche in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi.
Il testo della circolare è disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.