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Martedì 11 novembre 2014

Nuova tassazione per tabacchi lavorati, loro succedanei e fiammiferi

a cura di: AteneoWeb S.r.l.


Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 10 novembre 2014, ha approvato il decreto legislativo in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei e dei fiammiferi.
Per i tabacchi il Governo ha ritenuto opportuno modificare un regime di imposizione (quello della cosiddetta accisa minima) che, nei fatti, esiste ormai solo sul piano formale (tenuto conto delle ripetute pronunce di sua disapplicazione) e non persegue più le finalità per le quali lo stesso era stato introdotto. Nelle intenzioni del Governo, l'intervento mira anche a superare criticità sotto il profilo comunitario della precedente tassazione.

Tabacchi
Il decreto modifica il regime di imposizione della cosiddetta "accisa minima".
Lo schema prevede un "onere fiscale minimo", l'accisa più IVA, pari a 170 euro il chilogrammo. Questa previsione risulta coerente con gli obiettivi propri di un onere minimo di tassazione (esigenza di tutela degli interessi erariali e della salute pubblica), in quanto incide in misura più rilevante sui prezzi molto bassi ed in misura più attenuata sui prezzi via via più elevati, così da implicare un riposizionamento verso l'alto dei prodotti di prezzo basso e molto basso. Il provvedimento pertanto eleva l'aliquota dal 58,6% al 58,7%, con un leggero inasprimento fiscale.
Il decreto prevede anche la modifica dell'accisa minima del "tabacco trinciato fino" per arrotolare le sigarette, con l'applicazione di un'accisa minima pari a 115 euro per chilogrammo. Oggi l'accisa minima è pari a 105,30 euro per chilogrammo.

Tabacchi da inalazione senza combustione
Lo schema di decreto legislativo introduce la nuova categoria dei "tabacchi da inalazione senza combustione", per i quali prevede una disciplina specifica, sia rispetto alle normali sigarette sia rispetto ai prodotti per l'inalazione senza combustione di sostanze diverse dal tabacco già in commercio. Per questi prodotti si prevede una tassazione calibrata su quella che grava sulle sigarette, attraverso l'introduzione di un'accisa pari al 50% di quella che grava sull'equivalente quantitativo di sigarette, calcolata con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale. La minore tassazione si giustifica considerando la minore nocività del prodotto rispetto alle sigarette tradizionali.

Sigarette elettroniche e liquidi da inalazione diversi dal tabacco che non hanno funzione medica
Lo schema di decreto legislativo rivede anche la tassazione dei liquidi, che non hanno una funzione medica, immessi nelle cosiddette "sigarette elettroniche". In particolare, la norma stabilisce, anche per questa tipologia di prodotti, l'applicazione di un'imposta commisurata a quella delle sigarette ma ridotta, in considerazione della loro minore nocività.
Analogamente ai tabacchi da inalazione senza combustione, anche in questo caso è previsto un procedimento per determinare l'equivalenza con un chilogrammo convenzionale di sigarette e, da qui, determinare l'accisa, in misura ridotta del 50% dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, calcolata con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale.

Fiammiferi
Viene eliminata l'imposta di consumo sui fiammiferi, con conseguente liberalizzazione della produzione e della vendita. I rivenditori che dispongono di un magazzino di fiammiferi sui quali hanno già corrisposto l'imposta di consumo, godranno di un corrispondente credito d'imposta.

Rivendita
Al fine di consentire una migliore distribuzione della vendita di tabacchi lavorati nei comuni fino a 2000 abitanti vengono ritoccati al ribasso i requisiti minimi previsti per l'istituzione dei "patentini" per la vendita dei tabacchi nei pubblici esercizi (in particolare bar, ristoranti, alberghi) in tali comuni.


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