Ricordiamo che il commercio elettronico si definisce DIRETTO quando ha per oggetto un bene (digitale) o servizio che è messo a disposizione del destinatario in forma digitale e tramite una rete elettronica utilizzata dall'acquirente. In questi casi, l'operazione commerciale (compravendita e consegna) si realizza esclusivamente on line con modalità telematica.
Il commercio elettronico si definisca invece INDIRETTO quando ha per oggetto una cessione di beni materiali in cui solo alcune fasi del processo avvengono on line (normalmente l'acquisizione dell'ordine ed eventualmente il pagamento), mentre la consegna del bene avviene attraverso i tradizionali canali off line (corriere, servizio postale, consegna diretta da parte del venditore, ecc.).
La novità avrà impatto soprattutto sulle imprese che vendono servizi tramite commercio elettronico diretto a consumatori finali residenti in altri Paesi UE.
Se infatti nulla cambia nei rapporti tra imprese (B2B) che ai fini dell'applicazione dell'IVA continueranno ad applicare il regime del reverse charge, per le vendite a consumatori finali sono previste importanti novità.
Il fornitore italiano che vorrà vendere a soggetti privati stranieri potrà:
Il soggetto passivo registrato al MOSS in uno Stato membro (Stato membro di identificazione) trasmette telematicamente le dichiarazioni IVA trimestrali, in cui fornisce informazioni dettagliate sui servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici prestati a persone che non sono soggetti passivi in altri Stati membri (Stati membri di consumo), e versa l'IVA dovuta. Le dichiarazioni, assieme all'IVA versata, vengono poi trasmesse dallo Stato membro di identificazione ai rispettivi Stati membri di consumo mediante una rete di comunicazioni sicura.
Il MOSS entrerà in vigore il 1° gennaio 2015, insieme alle modifiche delle norme sull'IVA relative al luogo della prestazione; tuttavia, i soggetti passivi potranno registrarsi a partire dal 1° ottobre 2014.
Possono registrarsi al Mini sportello unico sia i soggetti passivi stabiliti nell'UE (regime UE), sia quelli stabiliti al di fuori (regime non UE).
Nell'ambito del regime UE, bisogna aderire al MOSS nello Stato membro di identificazione, cioè quello in cui il soggetto passivo ha fissato la sede della propria attività economica (sede sociale o, per le imprese individuali, sede della propria attività economica). Nel caso la sede dell'attività economica non sia nell'ambito dell'UE, lo Stato membro di identificazione è quello nel quale il soggetto passivo ha una stabile organizzazione.
Nell'ambito del regime Non UE, i soggetti passivi che nell'Unione Europea non hanno la sede della propria attività economica, non dispongono di una stabile organizzazione e non sono registrati né tenuti a essere identificati ai fini IVA, possibile registrarsi presso qualunque Stato membro.
La procedura si articola in due fasi successive. Per prima cosa occorre richiedere il numero individuale di identificazione IVA.
L'Agenzia delle Entrate, per il tramite del Centro Operativo di Venezia, effettuate le necessarie verifiche, comunica al richiedente, via mail, il numero di identificazione IVA attribuito, il codice identificativo per l'accesso ai servizi telematici dell'Agenzia, la password di primo accesso e le prime 4 cifre del codice PIN, unitamente alle istruzioni per accedere alle funzionalità, esposte in lingua inglese, al fine di completare il processo di registrazione. Clicca qui.