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Martedì 7 febbraio 2006

ONLUS

a cura di: Studio Cozzi Dottori Commercialisti Associati


QUALIFICAZIONE GIURIDICA E PROFILI GENERALI a cura del Dott. Amedeo Paolo Vistoli

Con il D.Lgs.4.12.1997 n. 460 art.10 viene istituita "L'organizzazione non lucrativa di utilità sociale", comunemente indicata come "Onlus". Essa si colloca nel novero degli enti non commerciali, al cui riordino il citato Decreto Legislativo ha provveduto, ma si differenzia per precisi elementi qualificanti che ne fanno una distinta e autonoma categoria rilevante ai soli fini fiscali, in quanto beneficiaria di norme di particolare favore, ferma restando l'applicazione, ove compatibile, delle disposizioni previste per gli enti non commerciali.

Possono assumere la qualifica di Onlus:
- le associazioni riconosciute e non
- i comitati
- le fondazioni
- le società cooperative
- gli enti a carattere privato con o senza personalità giuridica

Non sono destinatari della normativa sulle Onlus:
- gli enti pubblici
- le società commerciali, diverse da quelle cooperative
- gli enti conferenti di cui alla legge 30.7.1990, n.218
- i partiti e movimenti politici
- le organizzazioni sindacali
- le associazioni di categoria e dei datori di lavoro
- gli enti non residenti

Nell'ambito di tali enti si distinguono:
a) Onlus di diritto
Si tratta delle:
- organizzazioni di volontariato
- organizzazioni non governative
- cooperative sociali e loro consorzi
Esse sono sempre considerate Onlus, purché costituite nel rispetto delle relative legislazioni speciali e in forza del riconoscimento ottenuto a norma di esse. Per esse vige una presunzione di solidarietà.

b) Onlus costituite ai sensi dell'art.10 e ss. D.Lgs.4.12.1997 n. 460 (si tratta della maggioranza di tali istituti)

c) Onlus miste
Si tratta di:
-enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi, intese
-associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti a carattere nazionale le cui finalità asssitenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno.
Agli istituti costituiti con tale veste giuridica è concessa, in deroga alla normativa generale, la facoltà di esercitare anche attività diverse da quelle istituzionali (sottoelencate), con la possibilità, quindi, di acquistare la qualifica di Onlus limitatamente all'attività svolta con finalità di solidarietà sociale ai sensi del D.Lgs.4.12.1997 n. 460. Ogni beneficio e agevolazione troverà applicazione solo nel limite di queste attività, con obbligo di tenuta di contabilità separata.

Gli enti che intendono acquisire la qualifica di Onlus devono costituirsi mediante atto pubblico, scrittura privata autenticata o registrata. L'atto costitutivo deve necessariamente prevedere:

a) lo svolgimento dell'attività in uno o più dei seguenti settori:
- assistenza sociale e socio sanitaria
- assistenza sanitaria
- beneficenza
- istruzione, formazione
- sport dilettantistico
- tutela, promozione e valorizza-zione delle cose di interesse artistico
- tutela e valorizzazione del-l'ambiente
- promozione della cultura e dell'arte
- tutela dei diritti civili
- ricerca scientifica

b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.
Si precisa che la solidarietà è immanente, cioè tale per presunzione assoluta e indipendentemente dalla condizione soggettiva dei destinatari, con riferimento alle attività di:
- assistenza sociale e socio sanitaria
- beneficenza
- istruzione, formazione
- tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico
- tutela e valorizzazione dell'ambiente
- promozione della cultura e dell'arte, qualora siano riconosciuti finanziamenti statali
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale
Tali attività sono considerate intrinsecamente finalizzate a solidarietà sociale, poiché rivolte alla collettività in generale.
La solidarietà è, al contrario, condizionata, va cioè verificata con riferimento alle specifiche condizioni di svantaggio dei destinatari (per condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari o trattandosi di collettività estere limitatamente agli aiuti umanitari) per i settori di attività di:
- assistenza sanitaria
- istruzione formazione
- sport dilettantistico
- promozione della cultura e dell'arte
- tutela dei diritti civili
La condizione di svantaggio deve essere accertata sulla base di un giudizio complessivo su categorie di soggetti in condizioni di obbiettivo disagio, connesso a situazioni psico-fisiche particolarmente invalidanti, a situazioni di devianza, degrado, grave disagio economico-familiare, emargina-zione sociale.
Essa sussiste, ad esempio, nei casi di:
-disabili fisici e psichici affetti da malattie comportanti menoma-zioni non temporanee
-tossicodipendenti
-alcolisti
-indigenti
-anziani non autosufficienti in condizioni di disagio economico
-minori abbandonati, orfani o in situazioni di devianza e disadattamento
-profughi
-immigrati non abbienti

c) divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
Sono considerate attività connesse a quelle istituzionali le attività statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte, tutela dei diritti civili quando svolte nei confronti di soggetti non in condizione di svantaggio, ivi compresi soci e associati, membri di organi di controllo e amministrazione; sono considerate, altresì, attività connesse, le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, cioè analoghe alle stesse o integrative delle medesime.
Esse non devono essere mai prevalenti rispetto alle istituzionali, prevalenza da valutare secondo una pluralità di elementi , quali, ad esempio, gli investimenti, l'impiego di risorse materiali e umane, il numero di prestazioni effettuate.
In ogni caso i proventi delle attività accessorie non devono superare il 66% delle spese complessive dell'organizzazione.

d) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve, o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che tale destinazione non sia imposta per legge o a favore di altre Onlus facenti parte della medesima e unitaria struttura.
Sono considerati distribuzione indiretta di utili o avanzi di gestione:
-le cessioni o prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, fondatori, componenti di organi di amministrazione e controllo, soggetti che operino per l'associazione o che ad essa facciano erogazioni liberali, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo (che non si trovino in condizioni di disagio come sopra definite) effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità.
-l'acquisto di beni o servizi a corrispettivi superiori al valore normale senza giustificate ragioni economiche
-la corresponsione a membri degli organi di amministrazione e controllo di compensi annui superiori a quello previsto per il presidente di collegio sindacale di società per azioni dal DPR 645/94, L.336/95 e succ.mod. e int.
-la corresponsione a soggetti diversi dagli intermediari finanziari autorizzati di interessi superiori di 4 punti percentuali al tasso ufficiale di sconto
-la corresponsione a lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali per le medesime qualifiche.

e) obbligo di impiego degli utili o avanzi di gestione per finalità istituzionali e direttamente connesse
L'obbligo è assolto anche con la costituzione di riserve vincolate a tali fini.

f) obbligo di devoluzione del patrimonio ad altre Onlus o per finalità pubbliche, in caso di scioglimento per qualunque causa.
La perdita della qualifica di Onlus equivale, ai fini della destinazione del patrimonio, allo scioglimento dell'ente.

g) obbligo di redigere il bilancio o il rendiconto annuale

h) disciplina uniforme del rapporto associativo, con esclusione espressa di norme che prevedano la temporaneità della partecipazione alla vita associativa o discriminanti tra soci o associati.

i) uso, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo di "Onlus".

E' istituita presso il Ministero delle Finanze l'Anagrafe unica delle Onlus (art.11 co.1 D.Lgs.460/97).
Ad essa devono iscriversi gli enti in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi che intendano operare sotto la qualifica di Onlus prima dell'inizio dell'attività nei settori di solidarietà sociale.

L'adempimento è assolto mediante comunicazione scritta da effettuarsi, entro 30 giorni dalla redazione dell'atto costitutivo, su apposito modulo indirizzata alla Direzione regionale dell'Agenzia entrate competente per territorio.
La comunicazione è condizione necessaria per accedere alle norme agevolative previste (in particolare quelle tributarie).

Sono esonerate da tale comunicazione le Onlus "di diritto".

Obblighi contabili e imposizione fiscale

Si precisa, in via preliminare, che le Società cooperative non godono delle agevolazioni contabili e fiscali specifiche delle Onlus, restando vincolate agli obblighi di contabilità ordinaria previsti per le società di capitali e a imposizione secondo le norme previste per le società cooperative.

L'art.25 del D.Lgs. 460/97 dispone, a pena di decadenza dai benefici fiscali:

a) in relazione all'attività complessivamente svolta devono essere tenute scritture contabili cronologiche e sistematiche atte a esprimere in modo analitico i fatti di gestione e a rappresentare in apposito documento, da redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale la situazione patrimoniale, econo-mica e finanziaria dell'organiz-zazione, distinguendo tra attività connesse e istituzionali.
Questo adempimento riguarda la documentazione del totale dell'attività dell'ente, come sommatoria di attività istituzionali e connesse.
Non è prevista una forma vincolante di rilevazione e rendicontazione, purché quella adottata soddisfi i requisiti sopra citati.
E' tuttavia specificato che la tenuta del libro giornale e inventari, conforme al disposto degli artt.2216 e 2217 C.C., determina l'assolvimento degli obblighi contabili.
Ogni diversa forma di rilevazione può essere soggetta a valutazione degli organi accertatori, con le relative conseguenze (rilievi di inadeguatezza o inattendibilità della contabilità).
Quanto alla forma del rendiconto, nulla è previsto: ogni schema può essere adottato purché idoneo ai criteri di rappresentazione richiesti. Si ritiene debba essere rispettato il criterio di competenza.
E' altresì previsto che gli enti i cui proventi da attività istituzionali e connesse non superino in un anno euro 185.924,48, in luogo di quanto sopra, possono semplicemente tenere, per l'anno successivo, il rendiconto delle spese e delle entrate nei modi e termini di cui all'art. 20 DPR 600/1973. Si tratta del rendiconto previsto per le raccolte occasionali di fondi. Questa semplificazione, indipendentemente dal volume d'affari è prevista anche per le organizzazioni di volontariato e non governative
Queste disposizioni riguardano il totale dell'attività dell'ente: sono, pertanto, gli unici adempimenti contabili cui una Onlus è tenuta qualora svolga soltanto attività istituzionali.

b) in relazione alle attività connesse, poiché per esse non è previsto un regime di decommercializ-zazione, vige l'obbligo di tenuta delle scritture contabili previste dagli articoli da 14 a 18 del DPR 600/1973, da scegliersi in base al regime naturale o per opzione:

Volume d'affariRegime contabile naturaleScritture contabiliRegime contabile opzionabile

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