Nelle anticipazioni contenute nel comunicato si legge che sono compensabili anche l'Irap, le addizionali e gli oneri accessori relativi alle imposte dirette, gli importi spettanti all'agente della riscossione e le somme indicate negli avvisi di accertamento emessi dal 1° luglio 2011. Questo in considerazione del fatto che, da tale data, la cartella di pagamento verrà soppiantata dall'avviso, "esecutivo" dopo sessanta giorni dalla notifica al contribuente.
Il decreto è stato predisposto in attuazione della norma contenuta nell'articolo 31 del Dl 78/2010 che al primo comma ammette il pagamento "… anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze …".
A proposito di compensazione parziale
Al contribuente che estingue solo una parte dei debiti iscritti a ruolo conviene comunicare all'agente della riscossione di quali debiti si tratta, altrimenti sarà lo stesso agente a imputare i pagamenti a determinate posizioni debitorie.
Infine, un accenno alla compensazione dei crediti Iva. Su questi la cautela non è mai troppa, pertanto, la loro utilizzazione resta subordinata a un controllo preventivo.