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Mercoledì 21 settembre 2011

PEGNO DI QUOTE: AI NOTAI L'ESCLUSIVA

a cura di: Gabriella Opromolla - Calmetta Avvocati Attorneys, LLP


Con nota n. 0127447 del 5 luglio 2011, il Ministero dello Sviluppo economico - in risposta a una richiesta della Camera di Commercio di Treviso - ha stabilito che il pegno e l'usufrutto di quote di società a responsabilità limitata possono essere costituiti solo con atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio.
Pertanto, non è applicabile per tali atti la procedura consentita per l'atto di cessione di quote di Srl, prevista all'articolo 36, comma 1-bis, del Dl 112/2008 (convertito dalla legge 133/2008), ossia l'atto informatico sottoscritto dai contraenti con firma digitale non autenticata e poi depositato al Registro delle imprese a cura di un intermediario abilitato in base all'articolo 31, comma 2-quater, della legge 340/2000. Il Ministero esprime il suo parere muovendo dall'articolo 36, comma 1-bis, del Dl 112/2008 che fa riferimento agli atti "di cui al secondo comma dell'articolo 2470 c.c." (e precisamente agli atti di trasferimento della partecipazione al capitale della Srl), mentre gli atti istitutivi del diritto di usufrutto e di pegno sono previsti dall'articolo 2471-bis c.c..
Il Ministero ritiene dunque che l'applicazione analogica dell'articolo 36, comma 1-bis del Dl 112/2008, agli atti costitutivi di usufrutto e di pegno, non sia ammissibile poiché la norma di cui all'articolo 36, comma 1-bis, del Dl 112/2008, è "eccezionale" e, pertanto, ai sensi dell'art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile non suscettibile di interpretazione analogica.

La qualifica di "norma eccezionale" deriva dal fatto che secondo il Ministero, mentre il deposito al Registro imprese di un atto redatto nella forma notarile è conforme alle ordinarie regole di tenuta e di gestione del Registro (infatti, l'articolo 11, comma 4, Dpr 581/1995 prescrive la forma notarile per gli atti da introdurre nel Registro), con il deposito di un atto informatico con firma digitale non autenticata si ha "una presunzione semplice di appartenenza dello scritto al sottoscrivente, vincibile con qualsiasi mezzo di prova" mentre se invece la firma digitale fosse autenticata, si avrebbe "una presunzione di appartenenza dello scritto al sottoscrivente vincibile solo con querela di falso".
Sulla questione si sono nel tempo registrati diversi orientamenti che propendono al contrario per l'applicabilità della suddetta norma anche agli atti costitutivi di pegno o usufrutto su quote di S.r.l.. Fra tutti la Circolare IRDEC n. 6 del 22 ottobre 2008. In particolare, in tale circolare si argomenta che la legge 133/2008 rimanda al secondo comma dell'art. 2470 c.c. quindi all'"atto di trasferimento delle partecipazioni" senza alcuna esplicita limitazione al mero trasferimento di proprietà. Inoltre, l'intermediario viene abilitato a redigere l'atto e a depositare il titolo dal quale deriva il trasferimento del diritto di proprietà e non ci sono motivazioni valide per cui il medesimo soggetto non possa espletare le stesse formalità con riguardo alla costituzione di diritti reali minori, usufrutto e pegno di quote. Infine, si segnala l'interpretazione del termine "partecipazione", come complesso di diritti che fanno capo al socio e che ne qualificano la posizione nei confronti della società.

Avv. Gabriella Opromolla

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