Nel rispondere sì al primo quesito e no al secondo, la Corte di Giustizia ha così argomentato.
In merito al primo motivo di rinvio, occorre operare un distinguo: una cosa sono i familiari di coloro che chiedono il pds UE vivendo in Italia (o in altro paese membro dove risiedono da oltre 5 anni) come primo loro paese di stabilimento. Un'altra sono i familiari di coloro che, avendo già ottenuto nel primo paese europeo di stabilimento il permesso UE, decidono di stabilirsi in altro Paese UE esercitando i diritti di cui agli art 2 lett. e) e 16 della medesima direttiva. Per i primi non vi è alcuna deroga al principio (art. 6 della direttiva) che, ai fini del rilascio del pds UE impone il radicamento sul territorio dello Stato Membro che si concretizza con la durata del soggiorno prevista. Per i secondi, invece, è prevista una disciplina ad hoc per favorire il raggiungimento del familiare già titolare del pds UE, e ciò al fine di favorire il pieno esercizio del diritto di stabilimento tra i Paesi membri.
In merito al secondo motivo di rinvio, la Corte chiarisce che la normativa nazionale che attua la direttiva in questione, sebbene abbia la possibilità di prevedere condizioni più favorevoli per i cittadini di Paesi terzi, non può comunque spingersi oltre i propri confini territoriali. Vale a dire che ogni condizione più favorevole può riguardare esclusivamente il titolo di soggiorno che ha validità entro i soli confini nazionali e non anche validità europea.
Dunque, concludono i giudici europei, poiché il pds UE consente di soggiornare liberamente oltre i tre mesi in ciascuno stato dell'Unione, è evidente che la normativa italiana non possa, sul punto derogare alla Direttiva, come appena interpretata, concedendo ai familiari dei richiedenti il suddetto pds UE a prescindere dal radicamento quinquennale sul territorio nazionale.
Si tratta di una sentenza giuridicamente ineccepibile e, nelle sue motivazioni, va ammesso, convincente, che tuttavia ci lascia, ingenuamente, un po' sorpresi: un po' perché come detto si tratta di un rovesciamento dei ruoli (in genere è l'Italia ad interpretare le norme in senso sfavorevole allo straniero e l'Europa a correggere il tiro), un po' perché da anni tribunali e questure hanno spesso interpretato la normativa nel senso di ritenere possibile l'estensione del titolo UE anche al coniuge, senza che vi fosse esigenza dell'autonomo requisito della permanenza del quinquennio. E ciò sin dalla previgente stesura dell'art. 9 del Testo Unico sull'immigrazione, che prevedeva la vecchia "carta di soggiorno". Insomma, nell'ambito immigrazione, non si può mai, davvero mai, dar nulla per scontato.
di Claudia Moretti