Martedì 11 dicembre 2012
Presentazione tardiva, meno di un mese alla scadenza definitiva
a cura di: AteneoWeb S.r.l.
Ultimi giorni per i ritardatari del Fisco. Scade il 29 dicembre prossimo il termine per la presentazione tardiva delle dichiarazioni 2012 non inviate al 30 settembre (ad esempio Unico SP, SC, PF o Irap).
Il contribuente ha infatti la possibilità di sanare la propria posizione inoltrando i modelli dimenticati entro fine anno, godendo di sanzioni ridotte. Superato tale limite si configura la fattispecie di omessa dichiarazione con le relative conseguenze del caso.
Presupposto fondamentale per usufruire del ravvedimento operoso è la totale mancanza di attività d'accertamento da parte dello Stato: l'azione infatti deve essere spontanea in capo al soggetto e non devono essere in corso constatazioni, accessi, ispezioni, verifiche o ogni altra iniziativa da parte dell'Amministrazione Finanziaria.
Gli interessi in gioco non sono di poco conto. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, Dl. 471/1997 la sanzione amministrativa nei casi di omessa presentazione varia dal 120 al 240% dell'imposta non versata, con un importo minimo di 258 Euro; qualora nulla fosse dovuto in termini impositivi, ammenda più leggera con una forchetta di valori compresa tra il minimale e 1.032 €.
Discorso nettamente differente per la ‘tardiva'. L'art. 13, comma 1 lett. c, Dl. 472/1997 prevede infatti che, adempiendo ai propri obblighi con ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione si riduca ad un decimo di quella prevista per l'omissione della presentazione; bastano in definitiva soli 25,80 Euro per mettersi l'anima in pace e affrontare serenamente l'esame Tasse. Importante sottolineare come la punizione minima sia richiesta per ogni invio. Se per esempio il cittadino si sia dimenticato di inoltrare il Modello Unico SP e Irap, l'esborso sarà pari a 51,60 €.
Occhio vigile anche per intermediari incaricati alla trasmissione e professionisti. Esiste infatti l'eventualità che, pur avendo il contribuente riposto in buona fede i propri oneri in capo al consulente di fiducia, per qualsiasi ragione l'invio non sia avvenuto nei termini corretti. La normativa di riferimento è contenuta all'art. 7-bis del Dl. 241/1997 e individua l'applicazione di una sanzione che va da un minimo di 516 Euro ad un massimo di 5.164 Euro. Disponibile anche qui la via del ravvedimento, con sconti fino ad 1/10 dell'importo più basso (51,60 Euro). L'incaricato risponde del proprio operato se l'impegno alla trasmissione riveli una data antecedente a quella di scadenza o, scaduti i termini, se non abbia provveduto all'inoltro del dichiarativo entro 30 giorni dalla ricezione dell'incarico. Le operazioni di spunta celebri nei periodi di picchi lavorativi degli Studi Professionali possono infatti riservare sorprese inaspettate, visti i carichi al limite del sostenibile.
Poco meno di un mese dunque a disposizione di clienti e consulenti per correggere le situazioni in bilico, optando per un simpatico buffetto al posto di un ceffone ben più difficile da digerire. Le penalità dovranno essere versate tramite modello F24 nella stessa data di trasmissione dei dichiarativi, utilizzando i codici tributo 8911 ed 8924 rispettivamente per contribuente ed intermediario. L'anno di riferimento è il periodo d'imposta analizzato in dichiarazione, cioè il 2011.
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