Notizie | Approfondimenti | Scadenze

Venerdì 30 gennaio 2015

Presunzione di subordinazione per le finte partite IVA: al via i controlli

a cura di: AteneoWeb S.r.l.



La legge Fornero (Legge n. 92/2012) aveva fissato al 31 dicembre 2014 il primo termine biennale per il controllo dei casi di "mono committenza", per fare emergere le cosiddette "false partite IVA", ossia quei contratti di collaborazione esterna che nascondono nella realtà un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato.
Dal 1° gennaio 2015 partiranno quindi i controlli degli ispettori del lavoro.

La Legge n. 92/2012 prevede che il rapporto di lavoro autonomo si presume in realtà di natura subordinata qualora si riscontrino almeno 2 delle seguenti 3 condizioni:

se la collaborazione con lo stesso committente ha una durata complessiva maggiore di 8 mesi all'anno, per due anni consecutivi (pari a 241 giorni, anche non continuativi); se il corrispettivo percepito con la collaborazione (anche se fatturato a più soggetti riconducibili allo stesso centro d'imputazione di interessi) sia stato superiore all'80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore, nell'arco di 2 anni solari consecutivi; se il collaboratore dispone di una postazione fissa di lavoro (anche se non a uso esclusivo) presso una delle sedi del committente.

Qualora gli ispettori del lavoro dovessero riscontrare almeno due delle tre precedenti condizioni, potranno ascrivere la collaborazione a partita Iva nell'alveo delle collaborazioni coordinate e continuative, senza compiere ulteriori accertamenti.

Il committente/datore di lavoro potrà sempre provare il contrario, ma qualora non fosse in grado di dimostrare l'esistenza di una collaborazione a progetto, il rapporto di lavoro verrà riqualificato come subordinato a tempo indeterminato, fin dal giorno della sua costituzione.

La stessa legge prevede però alcune eccezioni, per le quali non scatta mai la presunzione:

quando il lavoratore deve possedere competenze teoriche elevate o particolari capacità tecnico-pratiche (la circolare 32/2012 del Ministero del Lavoro fornisce alcuni esempi); quando il lavoratore è titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi alla gestione Inps commercianti (19.395 euro per il 2014, per il 2015 il limite è ancora da definire); quando la collaborazione viene svolta nell'ambito di una attività iscritta a un Ordine professionale o derivante dall'iscrizione in Albi o elenchi.

AteneoWeb

Via Nastrucci, 23 | 29122 Piacenza | Italy
staff@ateneoweb.com