La Legge n. 92/2012 prevede che il rapporto di lavoro autonomo si presume in realtà di natura subordinata qualora si riscontrino almeno 2 delle seguenti 3 condizioni:
se la collaborazione con lo stesso committente ha una durata complessiva maggiore di 8 mesi all'anno, per due anni consecutivi (pari a 241 giorni, anche non continuativi); se il corrispettivo percepito con la collaborazione (anche se fatturato a più soggetti riconducibili allo stesso centro d'imputazione di interessi) sia stato superiore all'80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore, nell'arco di 2 anni solari consecutivi; se il collaboratore dispone di una postazione fissa di lavoro (anche se non a uso esclusivo) presso una delle sedi del committente.Qualora gli ispettori del lavoro dovessero riscontrare almeno due delle tre precedenti condizioni, potranno ascrivere la collaborazione a partita Iva nell'alveo delle collaborazioni coordinate e continuative, senza compiere ulteriori accertamenti.
Il committente/datore di lavoro potrà sempre provare il contrario, ma qualora non fosse in grado di dimostrare l'esistenza di una collaborazione a progetto, il rapporto di lavoro verrà riqualificato come subordinato a tempo indeterminato, fin dal giorno della sua costituzione.
La stessa legge prevede però alcune eccezioni, per le quali non scatta mai la presunzione: