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Mercoledì 5 agosto 2009

PRIMI COMMENTI AL DECRETO CORRETTIVO DEL D.Lgs. 231/01

a cura di: Compliance Aziendale


di Roberto Di Mario, avvocato.

Il 31 luglio il Consiglio dei Ministri ha approvato un correttivo al d.lgs. 81/08 con l'obiettivo dichiarato:

di introdurre disposizioni dirette a migliorar l'efficacia preventiva del T.U.; di recepire alcune segnalazioni emerse nei primi mesi di applicazione del d.lgs. 81/08 e... ... di favorire la chiarezza del dato normativo.

Tra le numerose novità qui si intendono richiamare alcuni aspetti relativi al sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro e agli interventi su elementi che sono stati oggetto di dibattito nel primo anno di vita del d.lgs. 81/08.

Una modifica rilevante è quella che ha sostituito il secondo periodo dell'articolo 16, comma 3 stabilendo che, in caso di delega di funzioni, l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato "si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all 'articolo 30, comma 4". Rispetto alla precedente formulazione la modifica appare interessante. Si passa infatti da una vigilanza che si poteva svolgere "anche" attraverso i modelli a una vigilanza che consente al datore di lavoro di dimostrare la propria diligenza con l'adozione ed efficace attuazione del modello. Sembra quindi chiaro l'intento del legislatore delegato di incentivare l'adozione dei modelli 231 attraverso l'attribuzione di ulteriori strumenti di difesa al datore di lavoro ossia al primo garante della salute e sicurezza dei lavoratori.

Il nuovo comma 3-bis dello stesso art. 16 ha inoltre recepito le indicazioni dei due rami del Parlamento prevedendo espressamente la possibilità che il soggetto delegato possa, d'accordo con il datore, trasferire ad altri soggetti poteri e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ovviamente le condizioni perché ciò avvenga sono le stesse richieste per la delega. In ogni caso le funzioni subdelegate non possono essere a loro volta delegate.
Con questo nuovo comma si sono voluti così risolvere i ricorrenti dubbi manifestati dagli operatori.

Rilevanti, soprattutto in quanto dirette a confermare interpretazioni affermatesi nella pratica, sono state le modifiche all'articolo 26 del d.lgs. n. 81/2008 sugli obblighi connessi ai contratti d'appalto.
Anche in questo caso il Governo ha recepito i suggerimenti delle Commissioni di Camera e Senato. E' stato così specificato che le disposizioni dell'art. 26 si applicano, oltre che agli appalti di lavori, anche a quelli di "servizi e di forniture".
Con le innovazioni adottate il Governo ha chiarito che la predisposizione del "documento di valutazione dei rischi da interferenza delle lavorazioni" non è necessaria per i lavori intellettuali, le mere forniture di merci e i lavori di breve durata (sempre che non comportino rischi particolari per la salute e sicurezza dei lavoratori). In pratica, secondo l'intento del legislatore, il DUVRI dovrà essere predisposto nei soli casi in cui il rischio delle lavorazioni che interferiscono tra loro richieda specifiche misura di tutela e non, invece, nelle ipotesi in cui esso diverrebbe un inutile fardello formale (per l'assenza di un reale rischio da interferenza).

Le modifiche al comma 5 dell'art. 26 hanno specificato che i costi della sicurezza da indicare nel contratto di appalto (a pena di nullità dello stesso) sono esclusivamente quelli necessari per eliminare/ridurre i rischi da interferenza delle lavorazioni. Come conseguenza della facilitata individuazione tali costi non sono soggetti a ribasso.

Le modifiche al comma 2, art. 28, risolvono, finalmente, le questioni che avevano tanto angustiato gli operatori sulla complessità della procedura necessaria a ottenere la "certezza" della data. E' ora stabilito che, in concreto, può essere sufficiente la sottoscrizione del documento da parte del datore di lavoro, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del medico competente. Tale modalità non muta il regime della responsabilità che rimane in capo al datore di lavoro in quanto è stato espressamente specificato che la firma dei soggetti sopra richiamati ha il solo scopo di provare la data. Restano in ogni caso valide e utilizzabili le più complesse procedure per dare certezza alla data quali l'intervento di un notaio o l'utilizzo di un sistema di posta certificata.

Molto importante, soprattutto per l'orientamento che esprime, è l'introduzione del comma 5-bis all'articolo 30 con cui viene attribuito alla commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro il compito di elaborare procedure semplificate per l'adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure, inoltre, dovranno essere recepite con decreto dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
Il fine evidente è quello di incentivare la diffusione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza attraverso procedure "semplificate" che rendano concretamente possibile l'adozione dei modelli anche da parte delle piccole e medie imprese. Finora, infatti, non poco imbarazzo era stato manifestato da questo tipo di enti davanti alle difficoltà di adottare modelli che spaventavano per la loro complessità e per la difficoltà di adattarli alla realtà aziendale. I benefici di questa auspicata diffusione dovrebbero essere apprezzati soprattutto con riferimento a una efficace attuazione dei modelli. E' infatti solo ed esclusivamente l'efficace attuazione che consente una vera attività di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Come considerazioni conclusive di questa breve nota si riportanto alune interessanti informazioni fornite dal Governo sul bilancio infortunistico 2008.
Secondo la propria banca dati (data di rilevazione ufficiale del 30 aprile 2009), l'INAIL ha registrato 37.500 casi in meno nel 2008 (874.940 sono state le denunce di infortuni). La flessione, in termini percentuali, è stata del 4,1 per cento (-1,7% era stato il dato registrato nel 2007).

I casi mortali denunciati sono passati dai 1.207 del 2007 a 1.120 del 2008 (-7,2%.)

La flessione infortunistica più sostenuta è stata rilevata nell'agricoltura (-6,9%) e
nell'industria e servizi (-4,3%).
Significativa è la circostanza che oltre la metà dei decessi per infortuni sul lavoro avvengono sulla strada: nel 2008 vi sono stati ben 611 infortuni mortali su strada, tra i quali 335 sono stati provocati da circolazione stradale in occasione di lavoro e 276 si sono verificati sul percorso casa-lavoro e viceversa.

 


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