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Martedì 2 settembre 2014

Professionisti e antiriciclaggio: entro il 31 ottobre la comunicazione della PEC all'Agenzia delle Entrate

a cura di: Studio Valter Franco


Provvedimento 105953 dell'8 agosto 2014.
Con provvedimento congiunto dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza prot. 2014/105953 dell'8 agosto 2014 (di seguito "Provvedimento") vengono emanate disposizioni di attuazione relative alla rilevazione ai fini fiscali di trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori (c.d. Monitoraggio fiscale), di cui al D.L. 28/6/1990 n. 167, decreto da ultimo modificato dalla Legge 6 agosto 2013 n. 167 (di seguito "Legge").

L'articolo 2 della Legge prevede che in deroga ad ogni altra vigente disposizione normativa, possano essere richieste informazioni ai soggetti di cui agli articoli 11-12-13 e 14 del D.lgs. 231/2007 riferite a specifiche operazioni con l'estero o rapporti ad esse collegate, nonché l'identità dei titolari effettivi e che le relative modalità sarebbero state fissate con il Provvedimento in trattazione.
Si rammenta che l'articolo 12 del D.lgs. 231/2007 indica tra i soggetti i commercialisti, i notai e gli avvocati, questi ultimi solo per determinate operazioni, ma richiamando, come sotto indicato, che gli obblighi di cui si dirà in seguito vengono riferiti ai POTENZIALI soggetti.

Il punto 2.4 del Provvedimento prevede l'obbligo per i soggetti di cui sopra di fornire le informazioni relative all'identità dei titolari effettivi con riferimento a specifiche operazioni con l'estero.
Le richieste perverranno dall'Ufficio Centrale per il Contrasto agli Illeciti Finanziari dell'Agenzia Entrate (U.C.I.F.I.) o dal Reparto Speciale della Guardia di Finanza, con messaggio di posta elettronica certificata (PEC), in formato XML e le risposte dovranno essere fornite sempre a mezzo PEC e potranno contenere documenti statici non modificabili, in formato pdf, jpg, gif,tiff.
La validità della risposta alla richiesta di informazioni sarà attestata da una comunicazione PEC da parte dell'Agenzia delle Entrate e, nel caso di risposte che non saranno accettate dal sistema, occorrerà riprodurre la documentazione entro 5 giorni dal ricevimento del relativo messaggio.

Il punto 6.2 del Provvedimento prevede che tutti i POTENZIALI (il termine potenziali viene indicato nelle motivazioni del Provvedimento) soggetti destinatari delle richieste comunichino tramite il servizio Entratel o Fisco on line, entro il 31 ottobre 2014, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata all'Agenzia delle Entrate.

Il provvedimento può essere visualizzato cliccando qui.

Rag. Valter Franco

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