La proroga si estende anche agli altri versamenti collegati alla scadenza delle imposte dirette come, per esempio:
ai versamenti delle persone fisiche che hanno optato per il regime della cedolare secca e dei titolari della proprietà o di altro diritto reale su immobili situati all'estero che devono versare l'IVIE; al versamento del diritto annuale per l'iscrizione nel Registro Imprese; ai sensi dell'art. 8 del DM 11.5.2001 n. 359, infatti, il diritto camerale deve essere versato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi; al versamento del saldo per il 2011 e del primo acconto per il 2012 dei contributi dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative gestioni separate dell'INPS (compresi i soci di S.r.l. "non trasparenti", artigiane o commerciali).In caso di opzione per il consolidato fiscale (e quindi per quanto concerne la sola IRES), in assenza di chiarimenti ufficiali, già negli anni scorsi, caratterizzati da analoghi provvedimenti di proroga, si è prudenzialmente ritenuto che la proroga operi solo nel caso in cui le condizioni siano rispettate in capo alla consolidante (indipendentemente dalle condizioni riscontrate su ogni singola consolidata).
Attenzione: non è prevista alcuna proroga per i versamenti dell'IMU: la scadenza resta fissata a lunedì 18 giugno 2012 (la scadenza originaria del 16 giugno cade di sabato).