Il DLgs. 87/2024 ha riformato le sanzioni amministrative rendendole generalmente meno onerose per le violazioni che saranno commesse dal prossimo 1° settembre 2024. Per esempio l’art. 2 comma 1 lett. l) n. 1) del DLgs. 87, riduce la sanzione dal 30% al 25% dell’imposta non versata o versata tardi, ma solo per le scadenze successive al 31 agosto 2024.
Il DLgs. 87/2024 ha modificato anche il ravvedimento operoso, ma sempre e solo per le violazioni commesse dal prossimo 1° settembre 2024.
Schema di sintesi:
VIOLAZIONI COMMESSE
SANZIONI CON RAVVEDIMENTO
FATTISPECIE
FINO AL 31/08/2024
DAL 01/09/2024
Ravv.to entro 30 giorni dalla violazione
1/10 del minimo
Solo tardivi versamenti
Ravv.to entro 90 giorni dalla violazione o dal termine di presentazione della dichiarazione
1/9 del minimo
Tutte le violazioni
Ravv.to entro l’anno dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione
1/8 del minimo
Tutte le violazioni
Ravv.to entro 2 anni dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione
Ravv.to oltre l’anno dalla violazione oppure oltre il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione
1/7 del minimo
Tutte le violazioni
Ravv.to oltre 2 anni dalla violazione oppure oltre il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione
Assorbito dal punto precedente
1/6 del minimo
Tutte le violazioni
–
Ravv.to dopo lo schema di atto strumentale al contraddittorio (art. 6-bis della L. 212/2000) non preceduto da PVC e senza domanda di adesione (art. 6 comma 2-bis del DLgs. 218/97)
1/6 del minimo
Potrebbe operare solo per i tributi amministrati dall’Agenzia Entrate, doganali e accise
Ravv.to dopo il PVC
Assorbito dal punto successivo
1/5 del minimo
Tributi amministrati dall’Agenzia Entrate, doganali e accise (salvo memorizzazioni dei corrispettivi)
–
Ravv.to dopo il PVC senza comunicazione di adesione (art. 5-quater del DLgs. 218/97) e prima dello schema di atto strumentale al contraddittorio (art. 6-bis della L. 212/2000)
1/5 del minimo
Tributi amministrati dall’Agenzia Entrate, doganali e accise (salvo memorizzazioni dei corrispettivi)
–
Ravv.to dopo lo schema di atto strumentale al contraddittorio (art. 6-bis della L. 212/2000) preceduto da PVC e senza domanda di adesione (art. 6 comma 2-bis del DLgs. 218/97)
1/4 del minimo
Tributi amministrati dall’Agenzia Entrate, doganali e
accise (salvo memorizzazioni dei corrispettivi)
Ravv.to entro 90 giorni dalla violazione
1/10 del minimo
Solo tardiva dichiarazione