Così viene fuori che sono esenti dall'obbligo le prestazioni rese da fumisti e quelle rese in forma itinerante da ciabattini, ombrellai e arrotini, mentre il ciabattino (che ripara e fa ciabatte e non è un calzolaio che produce e ripara anche scarpe, borse etc., tant'è che alla lettera u art. 2 del dpr 696 non si usa il termine ciabattino ma "riparazioni di calzature") che ha una sede stabile, oppure l'impagliatore di sedie, è esente solo se non si avvale di dipendenti o collaboratori; i materassai sono esenti dall'obbligo per le prestazioni di rifacimento di materassi presso l'abitazione dei clienti e a condizione che non abbiano dipendenti o collaboratori, mentre se "portano via il materasso" nel loro laboratorio sono soggetti ad emettere il documento commerciale (la cosa che mi preoccupa maggiormente è che se portano via il materasso mi tocca dormire sul divano).
I venditori ambulanti che cedono palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolciumi, caldarroste, olive, sementi e affini, cartoline e souvenirs NON muniti di attrezzature motorizzate sono esenti: se hai il "triciclo" a pedali puoi vendere i gelati senza scontrino, se hai l' APE Piaggio sei soggetto allo scontrino.
Una curiosità riguarda i commercianti di biciclette che, di solito, effettuano anche la riparazione delle stesse, senza dipendenti o collaboratori: per la vendita di biciclette emetteranno il documento commerciale, per la vendita del campanello della bicicletta emetteranno il documento commerciale, per la sostituzione del campanello della bicicletta, trattandosi di riparazione, non emetteranno nulla, ammesso che si tratti di riparazione e non di vendita con installazione: finirà che dovrà essere emanata una guida per i riparatori di biciclette, magari con l'indicazione di "beni significativi".
Il caso del calzolaio che ripara calzature, con sede fissa, senza dipendenti o collaboratori è ancora più complesso: